Imposte e tasse - Imposta di registro - Agevolazioni per acquisto "prima casa" - Decadenza in caso di successiva vendita infraquinquennale dell'immobile - Possibilità di evitarla in caso di acquisto di nuovo immobile - Previsione solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia destinato ad abitazione principale - Asserito pregiudizio della tutela del lavoro e della libertà di emigrazione - Inconferenza dei principi evocati a parametro, non lesi dalla disciplina denunciata - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma 4 della nota II-bis dell'art. 1 della parte I della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui «prevede l'obbligo di adibire a propria abitazione principale l'altro immobile acquistato» in piena proprietà, sollevata in riferimento all'art. 35, primo e quarto comma, della Costituzione, in quanto la norma denunciata renderebbe più disagevole il lavoro, nei limiti in cui impedisce il "riacquisto" dell'immobile che non si identifichi anche con l'abitazione principale, e determinerebbe pregiudizio alla libertà di emigrazione, nei limiti in cui impedisce il "riacquisto" di un immobile senza il rientro in Italia. Difatti, il parametro evocato non ha nulla a che vedere con le agevolazioni tributarie in materia di acquisto di immobili, avendo per oggetto la tutela del lavoro e la libertà di emigrazione, sia perché il parametro evocato non ha nulla a che vedere con le agevolazioni tributarie in materia di acquisto di immobili, avendo per oggetto la tutela del lavoro e la libertà di emigrazione, sia perché la norma denunciata non impedisce al lavoratore o al cittadino emigrato all'estero «il "riacquisto" di un immobile», ma si limita a fissare specifiche condizioni per evitare la decadenza da agevolazioni fiscali.