Ordinanza 47/2009 (ECLI:IT:COST:2009:47)
Massima numero 33183
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
11/02/2009; Decisione del
11/02/2009
Deposito del 18/02/2009; Pubblicazione in G. U. 25/02/2009
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Minori - Procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati - Attribuzione al tribunale dei minorenni, secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, anche della competenza a decidere le controversie tra genitori naturali concernenti le questioni relative al mantenimento dei figli - Lamentata violazione del diritto di difesa e dei principi sul giusto processo, nonché prospettata disparità di trattamento con la tutela accordata ai figli legittimi - Mancata specificazione del petitum - Manifesta inammissibilità della questione.
Minori - Procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati - Attribuzione al tribunale dei minorenni, secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, anche della competenza a decidere le controversie tra genitori naturali concernenti le questioni relative al mantenimento dei figli - Lamentata violazione del diritto di difesa e dei principi sul giusto processo, nonché prospettata disparità di trattamento con la tutela accordata ai figli legittimi - Mancata specificazione del petitum - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, attribuisce al tribunale per i minorenni anche la competenza a decidere le controversie tra genitori naturali concernenti le questioni relative al mantenimento dei figli. Il rimettente, infatti, non ha delimitato in modo esaustivo il petitum lasciando margini di dubbio in ordine alla effettiva portata dello stesso.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, attribuisce al tribunale per i minorenni anche la competenza a decidere le controversie tra genitori naturali concernenti le questioni relative al mantenimento dei figli. Il rimettente, infatti, non ha delimitato in modo esaustivo il petitum lasciando margini di dubbio in ordine alla effettiva portata dello stesso.
Atti oggetto del giudizio
legge
08/02/2006
n. 54
art. 4
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte