Circolazione stradale - Obbligo di indossare le cinture di sicurezza - Sanzioni per l'inosservanza (decurtazione dei punti patente) - Previsione dell'esenzione solo per alcune categorie di soggetti e di veicoli - Ritenuta irragionevolezza della disciplina denunciata e asserita lesione dei diritti inviolabili dell'uomo e del principio di uguaglianza - Scelta non irragionevole in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui impone l'obbligo dell'uso della cintura di sicurezza e prevede sanzioni in caso di mancato uso. Invero, non sono irragionevoli il trattamento sanzionatorio previsto né l'esenzione dall'obbligo di talune categorie di soggetti e di veicoli, atteso che l'individuazione delle condotte punibili e la scelta e quantificazione delle relative sanzioni rientrano nella discrezionalità del legislatore.
- Sulla insindacabilità di scelte rientranti nella discrezionalità del legislatore, v., citate, ordinanze n. 204/2008 e n. 169/2006