Ordinanza 49/2009 (ECLI:IT:COST:2009:49)
Massima numero 33185
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  11/02/2009;  Decisione del  11/02/2009
Deposito del 18/02/2009; Pubblicazione in G. U. 25/02/2009
Massime associate alla pronuncia:  33186  33187


Titolo
Circolazione stradale - Obbligo di indossare le cinture di sicurezza - Sanzioni per l'inosservanza (decurtazione dei punti patente) - Previsione dell'esenzione solo per alcune categorie di soggetti e di veicoli - Ritenuta irragionevolezza della disciplina denunciata e asserita lesione dei diritti inviolabili dell'uomo e del principio di uguaglianza - Scelta non irragionevole in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui impone l'obbligo dell'uso della cintura di sicurezza e prevede sanzioni in caso di mancato uso. Invero, non sono irragionevoli il trattamento sanzionatorio previsto né l'esenzione dall'obbligo di talune categorie di soggetti e di veicoli, atteso che l'individuazione delle condotte punibili e la scelta e quantificazione delle relative sanzioni rientrano nella discrezionalità del legislatore.

- Sulla insindacabilità di scelte rientranti nella discrezionalità del legislatore, v., citate, ordinanze n. 204/2008 e n. 169/2006



Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 172  co. 

decreto-legge  27/06/2003  n. 151  art.   co. 

legge  01/08/2003  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte