Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Siciliana - Interventi edilizi di ampliamento degli edifici esistenti e per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente (c.d. piano casa siciliano) - Abrogazione della possibilità, entro un termine perentorio, dei comuni di escludere dal piano casa immobili o zone del proprio territorio o di imporre limitazioni e modalità applicative - Ricorso del Governo - Lamentata eccedenza dalla competenza statutaria e violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e in materia di ordinamento penale - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 090008).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 14 dello statuto e agli artt. 3, 5, 9, 97, 114, secondo comma, 117, primo, secondo, lett. p) e s), e sesto comma, e 118 Cost., dell'art. 37, comma 1, lett. c), n. 2), della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, che ha abrogato l'art. 6, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 6 del 2010, il quale disponeva che i comuni, entro un termine perentorio di centoventi giorni, potessero escludere o limitare l'applicabilità del piano casa siciliano ad immobili o zone del proprio territorio o imporre limitazioni e modalità applicative. L'abrogato art. 6, comma 4, aveva una operatività temporalmente limitata, per cui, al momento dell'avvenuta abrogazione, i Comuni non potevano più farne applicazione; ciò considerato, il ricorrente avrebbe dovuto adeguatamente motivare circa le ragioni per cui l'abrogazione dispostane con la norma impugnata determinerebbe la lesione dei numerosi parametri evocati.