Sentenza 90/2023 (ECLI:IT:COST:2023:90)
Massima numero 45516
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  20/02/2023;  Decisione del  20/02/2023
Deposito del 09/05/2023; Pubblicazione in G. U. 10/05/2023
Massime associate alla pronuncia:  45500  45501  45502  45503  45504  45505  45506  45507  45508  45509  45510  45511  45512  45513  45514  45515  45517  45518  45519  45520  45521  45522


Titolo
Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Siciliana - Interventi edilizi di ampliamento degli edifici esistenti e per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente (c.d. piano casa siciliano) - Abrogazione della possibilità, entro un termine perentorio, dei comuni di escludere dal piano casa immobili o zone del proprio territorio o di imporre limitazioni e modalità applicative - Ricorso del Governo - Lamentata eccedenza dalla competenza statutaria e violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e in materia di ordinamento penale - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 090008).

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 14 dello statuto e agli artt. 3, 5, 9, 97, 114, secondo comma, 117, primo, secondo, lett. p) e s), e sesto comma, e 118 Cost., dell'art. 37, comma 1, lett. c), n. 2), della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, che ha abrogato l'art. 6, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 6 del 2010, il quale disponeva che i comuni, entro un termine perentorio di centoventi giorni, potessero escludere o limitare l'applicabilità del piano casa siciliano ad immobili o zone del proprio territorio o imporre limitazioni e modalità applicative. L'abrogato art. 6, comma 4, aveva una operatività temporalmente limitata, per cui, al momento dell'avvenuta abrogazione, i Comuni non potevano più farne applicazione; ciò considerato, il ricorrente avrebbe dovuto adeguatamente motivare circa le ragioni per cui l'abrogazione dispostane con la norma impugnata determinerebbe la lesione dei numerosi parametri evocati.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  06/08/2021  n. 23  art. 37  co. 1

legge della Regione siciliana  23/03/2010  n. 6  art. 6  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 114  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 6

Costituzione  art. 118

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte