Circolazione stradale - Obbligo di indossare le cinture di sicurezza - Sanzioni per l'inosservanza (decurtazione dei punti patente) - Asserita violazione della libertà personale e del diritto alla salute, nonchè del principio di autodeterminazione di cui all'art. 8 della Dichiarazione europea dei diritti dell'uomo - Sussistenza di una costrizione fisica minima e non duratura, posta comunque a tutela della salute del singolo come interesse della collettività - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, censurato in riferimento agli artt 13 e 32 della Costituzione, nonché all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui impone l'obbligo dell'uso della cintura di sicurezza e prevede sanzioni in caso di mancato uso. E' ammissibile, invero, che la protezione della salute del singolo come interesse della collettività determini una trascurabile limitazione della libertà personale, che, lungi dal rappresentare una costrizione, (che, al contrario, deve essere fisicamente apprezzabile e duratura), si configura come un impedimento di fatto che non impedisce comunque il raggiungimento dello scopo per cui è concepito l'uso dell'autovettura.
- Sulla considerazione della salute dell'individuo come interesse della collettività, v. la citata sentenza n. 180 / 1994; sull'art. 13, v. la citata sentenza n. 20/1975.