Telecomunicazioni - Controversie fra utenti, o categorie di utenti, e soggetti autorizzati o destinatari di licenze - Previsione dell'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione - Lamentata violazione del diritto di azione, del principio del giudice naturale nonché della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Insufficiente motivazione delle censure - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, censurato in riferimento agli articoli 24, 25 e 102 della Costituzione nonché in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui prevede, per le controversie tra utenti o categorie di utenti e soggetti autorizzati o destinatari di licenze, l'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione prima di proporre il ricorso in sede giurisdizionale. Le censure, infatti, sono formulate in maniera apodittica in quanto il rimettente si è limitato a richiamare il contenuto delle norme evocate senza spiegare la ragione per la quale la norma censurata configurerebbe una lesione dei principi in esse contemplati.
- Sulla manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione in ordine alla violazione dei parametri evocati, v., citate, ordinanze n. 344 e n. 249 / 2008.