Telecomunicazioni - Controversie fra utenti, o categorie di utenti, e soggetti autorizzati o destinatari di licenze - Previsione dell'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto agli utenti di altri servizi - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, censurato in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede, per le controversie tra utenti o categorie di utenti e soggetti autorizzati o destinatari di licenze, l'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione prima di proporre il ricorso in sede giurisdizionale. Invero, il rimettente muove dall'erroneo presupposto interpretativo secondo il quale la prescrizione del predetto tentativo costituisce un aggravio per l'utente, laddove, invece, esso è uno strumento finalizzato ad assicurare l'interesse generale al soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali, realizzato attraverso la composizione preventiva della lite, e volto a garantire un più elevato livello di protezione dei consumatori, nonché a promuovere la fiducia dei consumatori.
- Sul fatto che il tentativo obbligatorio di conciliazione costituisce uno strumento finalizzato ad assicurare l'interesse generale al soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali attraverso la composizione preventiva della lite, v., citata, sentenza n. 403 / 2007.