Ordinanza 52/2009 (ECLI:IT:COST:2009:52)
Massima numero 33191
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente AMIRANTE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  11/02/2009;  Decisione del  11/02/2009
Deposito del 18/02/2009; Pubblicazione in G. U. 25/02/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un senatore per il reato di diffamazione a mezzo stampa in danno di magistrati - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dal Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano - Deposito del ricorso oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione - Improcedibilità del giudizio.

Testo

È improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione adottata nella seduta del 15 febbraio 2006 (Doc. IV-ter, n. 17), con la quale l'Assemblea ha dichiarato che i fatti per i quali si svolge davanti al suddetto Tribunale il procedimento penale a carico di un senatore per il reato di diffamazione a mezzo di stampa in danno di magistrati concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, perciò, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Infatti, gli atti sono stati depositati oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione, stabilito dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte.

- Sulla perentorietà del termine v., citate, ordinanze n. 430 del 2008 e n. 253 del 2007.



Atti oggetto del giudizio

 15/02/2006  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 26    co. 3