Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un senatore per il reato di diffamazione a mezzo stampa in danno di magistrati - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni del parlamentare adottata dal Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano - Deposito del ricorso oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione - Improcedibilità del giudizio.
È improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione adottata nella seduta del 15 febbraio 2006 (Doc. IV-ter, n. 17), con la quale l'Assemblea ha dichiarato che i fatti per i quali si svolge davanti al suddetto Tribunale il procedimento penale a carico di un senatore per il reato di diffamazione a mezzo di stampa in danno di magistrati concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e sono, perciò, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Infatti, gli atti sono stati depositati oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione, stabilito dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte.
- Sulla perentorietà del termine v., citate, ordinanze n. 430 del 2008 e n. 253 del 2007.