Ordinanza 53/2009 (ECLI:IT:COST:2009:53)
Massima numero 33192
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  11/02/2009;  Decisione del  11/02/2009
Deposito del 18/02/2009; Pubblicazione in G. U. 25/02/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Paesaggio (tutela del) - Regione Calabria - Norme per la tutela, governo e uso del territorio «Legge urbanistica della Calabria» - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modifica normativa delle disposizioni impugnate medio-tempore rimaste inattuate - Rinuncia al ricorso non regolarmente accettata dalla controparte (come tale inidonea a determinare l'estinzione del processo) - Carenza, in presenza di tali elementi, di ulteriore interesse al ricorso - Cessazione della materia del contendere.

Testo

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, ottavo capoverso, e dell'art. 4, comma 1, tredicesimo capoverso, della legge della Regione Calabria 24 novembre 2006, n. 14, censurati in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s) e all'art. 118 della Costituzione. Invero, in considerazione delle modifiche apportate successivamente alla proposizione del ricorso dalla Regione Calabria, con la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 29, alla disciplina oggetto delle censure - attraverso l'introduzione di forme di coordinamento e collaborazione con gli organi statali competenti, nelle procedure relative alla formazione degli strumenti di pianificazione - il ricorrente ha rinunciato al ricorso, ritenendo che le stesse abbiano sostanzialmente recepito le censure proposte. La suddetta rinuncia, pur non potendo comportare l'estinzione del processo, in quanto è stata accettata in udienza dal difensore della Regione senza una corrispondente deliberazione di accettazione della Giunta regionale, può, infatti, fondare, unitamente ad altri elementi - nella specie il fatto che non risulta che la norma impugnata abbia avuto medio tempore applicazione - una dichiarazione di cessazione della materia del contendere per carenza di interesse del ricorrente.

- Sulla cessazione della materia del contendere nelle ipotesi di dichiarazione di rinuncia al ricorso non accettata dalla controparte, v., citate, ordinanze n. 418 e n. 320 del 2008.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  24/11/2006  n. 14  art. 2  co. 1

legge della Regione Calabria  24/11/2006  n. 14  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte