Sentenza 54/2009 (ECLI:IT:COST:2009:54)
Massima numero 33193
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  23/02/2009;  Decisione del  23/02/2009
Deposito del 27/02/2009; Pubblicazione in G. U. 04/03/2009
Massime associate alla pronuncia:  33194  33195  33196  33197


Titolo
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario previsto dall'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 - Norme della Regione Basilicata integrative della disciplina statale - Adozione oltre il termine stabilito dall'art. 5, comma 1, del d.l. n. 168 del 2004, qualificato perentorio dalla giurisprudenza costituzionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi di leale collaborazione tra Stato e Regione, certezza del diritto, eguaglianza, imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione - Questioni proposte in base ad erronea lettura delle decisioni della Corte costituzionale sui limiti temporali alla potestà legislativa regionale in materia di condono edilizio - Mancata dimostrazione che la normativa regionale censurata alteri la disciplina statale del condono - Inosservanza di specifico onere motivazionale a carico del ricorrente - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 25, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 97, secondo comma, Cost., nonché ai principi di leale collaborazione e di certezza del diritto, deducendo che la disciplina regionale è stata adottata dopo la scadenza del termine perentorio assegnato alla Regione per integrare la normativa statale sul c.d. condono edilizio, di cui all'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modifiche nella legge n. 326 del 2003. Contrariamente all'erronea lettura data dal ricorso governativo alle precedenti decisioni della Corte, il limite temporale stabilito dall'art. 5 del decreto-legge n. 168 del 2004, convertito, con modificazioni, nella legge n. 191 del 2004, concerne esclusivamente le disposizioni regionali che si discostino dalle previsioni dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, talché l'esaurimento del termine non basta a sostenere la censura di incostituzionalità, essendo altresì necessaria la dimostrazione - carente nel ricorso in esame - che la sopravvenuta normativa regionale ha alterato la disciplina statale in materia di condono. Tanto più che le eventuali modifiche marginali e di dettaglio introdotte dal legislatore regionale non sarebbero, in linea di principio, idonee a generare profili di violazione del principio di eguaglianza nei criteri di accesso al condono e nell'azione della pubblica amministrazione.

- Sui limiti alla potestà legislativa regionale in materia di condono edilizio, v., citate, sentenze n. 49 del 2006 e n. 196 del 2004.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Basilicata  18/12/2007  n. 25  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte