Sentenza 54/2009 (ECLI:IT:COST:2009:54)
Massima numero 33195
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
23/02/2009; Decisione del
23/02/2009
Deposito del 27/02/2009; Pubblicazione in G. U. 04/03/2009
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Basilicata - Proroga di termini relativi al procedimento di sanatoria di opere abusive - Ricorso del Governo - Denunciata riapertura dei termini per presentare domanda di condono edilizio ai sensi dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 - Erroneità del presupposto interpretativo (trattandosi dei termini relativi alla definizione dei procedimenti relativi alle domande di rilascio del titolo edilizio in sanatoria presentate ai sensi delle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994) - Non fondatezza della questione.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Basilicata - Proroga di termini relativi al procedimento di sanatoria di opere abusive - Ricorso del Governo - Denunciata riapertura dei termini per presentare domanda di condono edilizio ai sensi dell'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 - Erroneità del presupposto interpretativo (trattandosi dei termini relativi alla definizione dei procedimenti relativi alle domande di rilascio del titolo edilizio in sanatoria presentate ai sensi delle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994) - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 25, censurato - in riferimento agli articoli 3 e 97 Cost., nonché ai principi di leale collaborazione e di certezza del diritto - in quanto avrebbe riaperto il termine per presentare la domanda di condono ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e della legge regionale n. 18 del 2004. La censura è infatti basata su un erroneo presupposto interpretativo, poiché la proroga dei due termini contenuta nella disposizione censurata concerne espressamente la definizione, da parte dei Comuni, dei procedimenti relativi alle domande di rilascio del titolo edilizio in sanatoria presentate nei termini previsti dalla legge n. 47 del 1985 e dalla legge n. 724 del 1994.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 25, censurato - in riferimento agli articoli 3 e 97 Cost., nonché ai principi di leale collaborazione e di certezza del diritto - in quanto avrebbe riaperto il termine per presentare la domanda di condono ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 e della legge regionale n. 18 del 2004. La censura è infatti basata su un erroneo presupposto interpretativo, poiché la proroga dei due termini contenuta nella disposizione censurata concerne espressamente la definizione, da parte dei Comuni, dei procedimenti relativi alle domande di rilascio del titolo edilizio in sanatoria presentate nei termini previsti dalla legge n. 47 del 1985 e dalla legge n. 724 del 1994.
- V., citate, sentenze n. 207 e n. 184 del 2007.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
18/12/2007
n. 25
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte