Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Siciliana - Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) - Ripristino di muri a secco con altezza compresa tra m. 1,50 e m. 1,70 - Ricorso del Governo - Lamentata eccedenza dai limiti della competenza legislativa statutaria a tutela delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, nonché irragionevolezza e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 090008).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lett. m) e l), Cost. e all'art. 14 dello statuto speciale, dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui, introducendo l'art. 3, comma 2, lett. i), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, sottopone al regime giuridico della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) il ripristino di muri a secco con altezza compresa tra m. 1,50 e m. 1,70. Tali interventi sono sussumibili in quelli di restauro o risanamento conservativo di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), t.u. edilizia, in quanto rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, che la disciplina statale sottopone al regime giuridico della CILA. La norma regionale siciliana deve considerarsi, pertanto, esemplificativa di quanto stabilito dal legislatore statale.