Sentenza 54/2009 (ECLI:IT:COST:2009:54)
Massima numero 33196
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
23/02/2009; Decisione del
23/02/2009
Deposito del 27/02/2009; Pubblicazione in G. U. 04/03/2009
Titolo
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario previsto dall'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 - Norme della Regione Basilicata integrative della disciplina statale - Possibilità di considerare ultimata l'opera anche in difetto dei muri perimetrali - Previsione estensiva degli interventi ammessi a sanatoria, introdotta dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 5, comma 1, del d.l. n. 168 del 2004 - Lesione dell'affidamento dei consociati e della certezza del diritto - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di censure ulteriori.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario previsto dall'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 - Norme della Regione Basilicata integrative della disciplina statale - Possibilità di considerare ultimata l'opera anche in difetto dei muri perimetrali - Previsione estensiva degli interventi ammessi a sanatoria, introdotta dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 5, comma 1, del d.l. n. 168 del 2004 - Lesione dell'affidamento dei consociati e della certezza del diritto - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di censure ulteriori.
Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 25 (modificativo dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 18 novembre 2004, n. 18). Tale disposizione muta sostanzialmente il concetto di "opere ultimate" condonabili in base alla legislazione statale e regionale previgente, permettendo di considerare ultimata l'opera abusiva anche in difetto dei muri perimetrali, ed ha pertanto l'effetto di estendere l'area del condono oltre il termine assegnato alla Regione dall'art. 5, comma 1, del d.l. n. 168 del 2004 ai fini dell'integrazione della normativa statale. In tal modo, risultano però lesi sia l'affidamento dei consociati nella natura definitiva della disciplina vigente allo scadere del suddetto termine, sia la certezza del diritto. Sono assorbite le ulteriori censure.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 25 (modificativo dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 18 novembre 2004, n. 18). Tale disposizione muta sostanzialmente il concetto di "opere ultimate" condonabili in base alla legislazione statale e regionale previgente, permettendo di considerare ultimata l'opera abusiva anche in difetto dei muri perimetrali, ed ha pertanto l'effetto di estendere l'area del condono oltre il termine assegnato alla Regione dall'art. 5, comma 1, del d.l. n. 168 del 2004 ai fini dell'integrazione della normativa statale. In tal modo, risultano però lesi sia l'affidamento dei consociati nella natura definitiva della disciplina vigente allo scadere del suddetto termine, sia la certezza del diritto. Sono assorbite le ulteriori censure.
- Sul dovere del legislatore regionale di cooperare con lo Stato al fine di garantire l'equilibrio dell'«accentuata integrazione» tra normativa nazionale e normativa regionale richiesto dal condono edilizio, v., citata, sentenza n. 196 del 2004.
- Sulla certezza del diritto come valore suscettibile di essere compromesso da «ogni condono edilizio» e come criterio, unitamente ad altri, per valutare l'osservanza degli «stretti limiti» imposti al condono dal sistema costituzionale, v., citate, sentenze n. 196 del 2004 e n. 369 del 1988.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
18/12/2007
n. 25
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte