Sentenza 54/2009 (ECLI:IT:COST:2009:54)
Massima numero 33197
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
23/02/2009; Decisione del
23/02/2009
Deposito del 27/02/2009; Pubblicazione in G. U. 04/03/2009
Titolo
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario previsto dall'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 - Norme della Regione Basilicata integrative della disciplina statale - Divieto di sanare le opere abusive edificate su aree sottoposte a vincoli di tutela - Limitazioni alla sola ipotesi di vincoli di inedificabilità assoluta imposti prima della realizzazione del fabbricato - Previsione estensiva degli interventi ammessi a sanatoria, introdotta dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 5, comma 1, del d.l. n. 168 del 2004 - Lesione dell'affidamento dei consociati e della certezza del diritto - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di censure ulteriori.
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio straordinario previsto dall'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 - Norme della Regione Basilicata integrative della disciplina statale - Divieto di sanare le opere abusive edificate su aree sottoposte a vincoli di tutela - Limitazioni alla sola ipotesi di vincoli di inedificabilità assoluta imposti prima della realizzazione del fabbricato - Previsione estensiva degli interventi ammessi a sanatoria, introdotta dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 5, comma 1, del d.l. n. 168 del 2004 - Lesione dell'affidamento dei consociati e della certezza del diritto - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di censure ulteriori.
Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 25 (modificativo dell'art. 3, comma 1, lettera d, della legge regionale 18 novembre 2004, n. 18). Tale disposizione, prevedendo il divieto di sanare le opere abusive edificate su aree sottoposte a vincoli di tutela solo quando questi ultimi «comportino l'inedificabilità assoluta», estende l'area degli interventi condonabili, rendendo irrilevanti gli ulteriori vincoli cui la legislazione statale e quella regionale previgente attribuiscono effetto impeditivo della sanatoria. In tal modo, risultano però lesi sia l'affidamento dei consociati nella natura definitiva della disciplina vigente allo scadere del suddetto termine, sia la certezza del diritto. Sono assorbite le ulteriori censure.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 25 (modificativo dell'art. 3, comma 1, lettera d, della legge regionale 18 novembre 2004, n. 18). Tale disposizione, prevedendo il divieto di sanare le opere abusive edificate su aree sottoposte a vincoli di tutela solo quando questi ultimi «comportino l'inedificabilità assoluta», estende l'area degli interventi condonabili, rendendo irrilevanti gli ulteriori vincoli cui la legislazione statale e quella regionale previgente attribuiscono effetto impeditivo della sanatoria. In tal modo, risultano però lesi sia l'affidamento dei consociati nella natura definitiva della disciplina vigente allo scadere del suddetto termine, sia la certezza del diritto. Sono assorbite le ulteriori censure.
- V. massima precedente.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata
18/12/2007
n. 25
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte