Consorzi - Consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa - Sostituzione automatica di tutti i "commissari monocratici", in carica alla data di entrata in vigore della legge n.233 del 2006, con altri "commissari monocratici" - Contrasto con il canone della ragionevolezza, per contraddizione fra la norma censurata e la sua ratio (contenimento dei costi e accelerazione delle procedure di liquidazione) - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, nella parte in cui dispongono la sostituzione automatica di tutti i commissari monocratici dei consorzi agrari in stato di liquidazione, in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 233 del 2006, con altri commissari monocratici. La norma de qua è irragionevole poiché si pone in contraddizione con la ratio che la sorregge, consistente nel contenimento dei costi delle procedure di liquidazione e nell'accelerazione della loro conclusione: infatti la sostituzione prevista, disposta a prescindere da ogni valutazione sullo stato di avanzamento della singola procedura, determina una discontinuità nella gestione, con conseguenti ritardi e maggiori oneri. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti.