Sentenza 56/2009 (ECLI:IT:COST:2009:56)
Massima numero 33201
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  23/02/2009;  Decisione del  23/02/2009
Deposito del 27/02/2009; Pubblicazione in G. U. 04/03/2009
Massime associate alla pronuncia:  33199  33200  33202  33203


Titolo
Imposte e tasse - Processo tributario - Appello - Termini - Proroga, a favore degli Uffici finanziari, in caso di mancato o irregolare funzionamento accertato con decreto dell'amministrazione finanziaria - Eccepita inammissibilità per difetto di rilevanza della questione - Reiezione.

Testo
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, quale sostituito dall'art. 1 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, e dell'art. 3 del medesimo decreto-legge n. 498 del 1961, quale sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, sollevata in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost. Difatti, nella specie, la rilevanza sussiste, perché il giudice a quo dà per pacifico in giudizio il fatto che la proroga sia stata disposta per fatti addebitabili alla pubblica amministrazione.

Atti oggetto del giudizio

 21/06/1961  n. 498  art.   co. 

 28/07/1961  n. 770  art.   co. 

legge  25/10/1985  n. 592  art. 1  co. 

legge  25/10/1985  n. 592  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte