Sentenza 56/2009 (ECLI:IT:COST:2009:56)
Massima numero 33202
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  23/02/2009;  Decisione del  23/02/2009
Deposito del 27/02/2009; Pubblicazione in G. U. 04/03/2009
Massime associate alla pronuncia:  33199  33200  33201  33203


Titolo
Imposte e tasse - Processo tributario - Appello - Termini - Proroga, a favore degli Uffici finanziari, in caso di mancato o irregolare funzionamento accertato con decreto dell'amministrazione finanziaria, sentito il Garante del contribuente - Ritenuta violazione dei principi di parità delle parti, del contraddittorio e del diritto di difesa del contribuente - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, quale sostituito dall'art. 1 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, e dell'art. 3 del medesimo decreto-legge n. 498 del 1961, quale sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione per ritenuta violazione dei principi di parità delle parti, del contraddittorio e del diritto di difesa del contribuente, in quanto consente al competente direttore generale, regionale o compartimentale, dell'amministrazione finanziaria di prorogare, a favore di tale amministrazione, i termini per proporre impugnazione avverso le sentenze dal giudice tributario. Le denunciate disposizioni di legge, interpretate secondo i precedenti giurisprudenziali della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, non violano: a) il principio della parità delle parti nel processo, perché la proroga costituisce la conseguenza ex lege di un atto dell'amministrazione meramente ricognitivo ed opera a favore, contemporaneamente, dei contribuenti e dell'amministrazione finanziaria, la quale è tenuta - a pena di invalidità della proroga stessa - al rispetto del canone di imparzialità sancito dal primo comma dell'art. 97 Cost.; b) il principio del contraddittorio processuale, perché alla parte privata è sempre consentito sollecitare un controllo giurisdizionale - da effettuarsi, appunto, nel rispetto del contraddittorio - sulla legittimità del decreto di proroga, al fine di ottenerne l'annullamento, in via principale, o la disapplicazione, in via incidentale, da parte del giudice; c) il diritto di difesa del contribuente, perché, come sopra osservato, il decreto di proroga dei termini processuali giova anche a quest'ultimo e può essere emesso solo in presenza di condizioni obiettive (e cioè di eventi di carattere eccezionale, che abbiano causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari), da accertarsi imparzialmente da organi dell'amministrazione finanziaria che non sono parti nel processo, con possibilità per l'interessato di sollecitare un controllo giurisdizionale sulla legittimità del decreto e, quindi, anche sull'effettiva sussistenza delle suindicate condizioni. Quanto alla denunciata lesione del diritto di difesa, va inoltre precisato che il richiamo del rimettente al parere del Garante, richiesto dalla legge prima dell'emissione del decreto di proroga, non è rilevante né pertinente: non è rilevante, perché detto parere non fa venir meno le sopra menzionate garanzie di difesa del contribuente; non è pertinente, perché è previsto da una disposizione non applicabile ratione temporis alla fattispecie (art. 10, comma 1, lettera b, del d.lgs. n. 32 del 2001, che ha modificato l'art. 3 del decreto-legge n. 498 del 1961 solo a decorrere dal 20 marzo 2001).

In senso analogo, v. le citate sentenze n. 177/1992 e ordinanza n. 459/1992.

Sul giusto processo, v. la citata posto a fondamento del "giusto processo", v. le citate sentenze n. 241/1999, n. 290/1998, n. 432/1995 e n. 137/1984.



Atti oggetto del giudizio

 21/06/1961  n. 498  art.   co. 

 28/07/1961  n. 770  art.   co. 

legge  25/10/1985  n. 592  art. 1  co. 

legge  25/10/1985  n. 592  art. 3  co. 

 18/02/1999  n. 28  art. 33  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte