Imposte e tasse - Processo tributario - Appello - Termini - Proroga, a favore degli Uffici finanzirai, in caso di mancato o irregolare funzionamento accertato con decreto dell'amministrazione finanziaria - Ritenuta violazione del principio di ragionevole durata del processo, anche in relazione alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, quale sostituito dall'art. 1 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, e dell'art. 3 del medesimo decreto-legge n. 498 del 1961, quale sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, sollevata in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, per violazione del principio della «ragionevole durata del processo», anche in relazione alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il principio della ragionevole durata del processo va contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali rilevanti nel processo medesimo; in particolare, possono arrecare un vulnus a tale principio solamente quelle norme «che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorrette da alcuna logica esigenza». Nella specie, invece, tale logica esigenza si rinviene nell'interesse dell'amministrazione finanziaria, costituzionalmente tutelato, al regolare accertamento e riscossione delle imposte (art. 53 Cost.).
In tema di ragionevole durata del processo, v. le citate ordinanze n. 67/2007 e n. 419/2006.
In senso analogo, v. la citata sentenza n. 177/1992.