Circolazione stradale - Fattispecie di guida effettuata in stato di «ebbrezza sintomatica» commessa anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 117 del 2007 - Sussistenza della rilevanza penale del fatto e applicabilità del trattamento sanzionatorio più lieve previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 186 del codice della strada e non già di quello di cui alla lettera c) del medesimo comma - Non implausibilità dei predetti presupposti interpretativi, confermati anche dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale, sollevato in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma Cost., dell'art. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160, non è implausibile il presupposto interpretativo da cui muove il giudice a quo - che risulta, anzi, confermato dalla giurisprudenza di legittimità pronunciatasi sul punto - secondo il quale la guida effettuata in stato di «ebbrezza sintomatica» conserva rilevanza penale anche a seguito delle intervenute modifiche normative e il trattamento sanzionatorio che deve essere applicato, anche nell'ipotesi in cui, come nella specie, il fatto è stato commesso prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 117/2007, è quello più lieve tra quelli previsti dal novellato comma 2 dell'art. 186 del codice della strada, e dunque quello della lettera a), ponendosi la relativa disciplina, sul punto, come lex mitior, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 2, quarto comma, del codice penale.
- In merito all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, v, citata, Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza n. 26132/2008.