Circolazione stradale - Fattispecie di guida effettuata in stato di «ebbrezza sintomatica» commessa anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 117 del 2007 - Applicabilità del trattamento sanzionatorio più lieve tra quelli previsti dal comma 2 dell'art. 186 del codice della strada - Configurabilità del rifiuto di sottoposizione ad esame alcolimetrico quale illecito amministrativo - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena - Modifiche normative - Restituzione degli atti al giudice a quo - Esclusione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale, sollevato in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma Cost., dell'art. 186, commi 2 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo sostituito, rispettivamente, dalle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160, deve escludersi, a seguito delle ulteriori modificazioni che, successivamente all'ordinanza di rimessione, sono state recate, al testo delle norme censurate, dalle lettere b) e d) del comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, la necessità di restituzione degli atti al giudice remittente per una rinnovata valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate. Invero, a prescindere dalla circostanza che entrambi gli interventi sono ininfluenti rispetto al giudizio principale, rende superflua ogni valutazione circa l'incidenza del ius superveniens la constatazione dell'esistenza di un ulteriore pregiudiziale profilo di inammissibilità, che inficia entrambe le questioni sollevate (Vedi massima sub c)).