Sentenza 90/2023 (ECLI:IT:COST:2023:90)
Massima numero 45518
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del
20/02/2023; Decisione del
20/02/2023
Deposito del 09/05/2023; Pubblicazione in G. U. 10/05/2023
Titolo
Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Siciliana - Interventi di attività di edilizia libera - Installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ad esclusione della zona ZTO A - Ricorso del Governo - Lamentata eccedenza dai limiti della competenza legislativa statutaria a tutela delle norme fondamentali di riforma economico-sociale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei termini di cui in motivazione. (Classif. 090008).
Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Siciliana - Interventi di attività di edilizia libera - Installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ad esclusione della zona ZTO A - Ricorso del Governo - Lamentata eccedenza dai limiti della competenza legislativa statutaria a tutela delle norme fondamentali di riforma economico-sociale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei termini di cui in motivazione. (Classif. 090008).
Testo
Sono dichiarate non fondate, nei termini di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lett. m) e l), Cost. e all'art. 14 dello statuto, dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 1, lett. aa), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, che considera attività edilizia libera l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ad esclusione della zona ZTO A, sia per i casi contemplati dall'art. 1122 cod. civ., sia quando gli stessi contribuiscono alla formazione delle comunità energetiche. La disposizione regionale ben può essere interpretata nel senso che i soli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili realizzabili senza titolo abilitativo sono i pannelli solari e fotovoltaici, in linea con quanto previsto dalla normativa statale.
Sono dichiarate non fondate, nei termini di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lett. m) e l), Cost. e all'art. 14 dello statuto, dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 1, lett. aa), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, che considera attività edilizia libera l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ad esclusione della zona ZTO A, sia per i casi contemplati dall'art. 1122 cod. civ., sia quando gli stessi contribuiscono alla formazione delle comunità energetiche. La disposizione regionale ben può essere interpretata nel senso che i soli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili realizzabili senza titolo abilitativo sono i pannelli solari e fotovoltaici, in linea con quanto previsto dalla normativa statale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
06/08/2021
n. 23
art. 4
co.
legge della Regione siciliana
10/08/2016
n. 16
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte