Circolazione stradale - Fattispecie di guida effettuata in stato di «ebbrezza sintomatica» commessa anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 117 del 2007 - Applicabilità del trattamento sanzionatorio più lieve tra quelli previsti dal comma 2 dell'art. 186 del codice della strada - Configurabilità del rifiuto di sottoposizione ad esame alcolimetrico quale illecito amministrativo - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena - Questioni di costituzionalità dirette non già alla caducazione di norme penali di favore ma ad interventi manipolativi con effetti " in malam partem " preclusi alla Corte - Inammissibilità.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 186, commi 2 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo sostituito, rispettivamente, dalle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., il primo «nella parte in cui omette di sanzionare con la pena e le sanzioni amministrative accessorie», previste dalla lettera c) del medesimo comma, «il fatto di guida in stato di ebbrezza accertato in via sintomatica»; il secondo, «nella parte in cui sanziona esclusivamente quale illecito amministrativo», e non quale reato punito ai sensi del comma 2, lettera c), del medesimo art. 186, «il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti» di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo. Invero, premesso che il principio della riserva di legge non preclude, in senso assoluto, l'adozione di pronunce con effetto in malam partem, sempre che tale effetto consegua alla eliminazione di norme penali di favore e non discenda, invece, dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti, ovvero dal ripristino di una norma abrogata - essendo tali operazioni riservate al monopolio del legislatore - l'intervento avente ad oggetto il comma 2 dell'art. 186 del codice della strada è chiaramente manipolativo, in quanto tende ad ottenere che alla guida in stato di ebbrezza sintomatica si applichi, non il trattamento sanzionatorio più lieve previsto dalla lett. a), bensì quello più severo previsto dalla lett. c); l'intervento avente ad oggetto il comma 7 del predetto art. 186, non è volto ad ottenere l'ablazione di norme penali di favore, ma mira a conseguire una rinnovata "criminalizzazione" della fattispecie contemplata da tale norma.
- Sul principio che la riserva di legge non preclude, in senso assoluto, l'adozione di pronunce con effetti in malam partem, vedi, citata, sentenza n. 394 del 2006; sentenza n. 324 del 2008 e l'ordinanza n. 413 del 2008.- Sul fatto che sia necessario per l'ammissibilità di un intervento con effetti in malam partem che esso consegua alla eliminazione di disposizioni qualificabili come norme penali di favore, v., citata, sentenza n. 394 del 2006.