Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Mancata indicazione, nella cartella di pagamento, del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e notificazione della stessa - Sanzione di nullità applicabile solo ai ruoli consegnati agli agenti a decorrere dal 1° giugno 2008 - Ritenuta violazione degli artt. 2, 3, 24 e 97 Cost. - Prospettazione confusa, comunque non sufficiente a valutare la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile, con riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il quale, nel prevedere che la cartella di pagamento, di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, debba contenere, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella, stabilisce, tuttavia, che tali disposizioni si applicano ai soli ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008, mentre esclude che la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati prima di tale data, sia causa di nullità delle stesse. Il rimettente, oltre a formulare la questione in modo estremamente confuso, non fornisce indicazioni sufficienti a consentire di valutarne la rilevanza nei giudizi principali.