Sentenza 58/2009 (ECLI:IT:COST:2009:58)
Massima numero 33209
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  23/02/2009;  Decisione del  23/02/2009
Deposito del 27/02/2009; Pubblicazione in G. U. 04/03/2009
Massime associate alla pronuncia:  33207  33208  33210


Titolo
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Mancata indicazione, nella cartella di pagamento, del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e notificazione della stessa - Sanzione di nullità applicabile solo ai ruoli consegnati agli agenti a decorrere dal 1° giugno 2008 - Eccepita inammissibilità della questione per tardività della censura proposta nel giudizio a quo e per omessa motivazione sulla sua proponibilità - Reiezione.

Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, va disattesa l'eccezione di inammissibilità secondo la quale la censura relativa all'omessa indicazione del responsabile della cartella di pagamento è stata proposta tardivamente dal ricorrente nel giudizio principale e la Commissione rimettente non ha motivato sulla sua proponibilità. Infatti, come risulta anche dagli atti del giudizio principale, il ricorrente ha già lamentato, con il ricorso introduttivo, e quindi tempestivamente, la mancata indicazione del nome del notificatore e, quindi, del responsabile del procedimento di notificazione.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/12/2007  n. 248  art. 36  co. 4

legge  28/02/2008  n. 31  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte

legge  27/07/2000  n. 212  art. 3    co. 1  

legge  27/07/2000  n. 212  art. 7    co. 2