Sentenza 58/2009 (ECLI:IT:COST:2009:58)
Massima numero 33209
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
23/02/2009; Decisione del
23/02/2009
Deposito del 27/02/2009; Pubblicazione in G. U. 04/03/2009
Titolo
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Mancata indicazione, nella cartella di pagamento, del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e notificazione della stessa - Sanzione di nullità applicabile solo ai ruoli consegnati agli agenti a decorrere dal 1° giugno 2008 - Eccepita inammissibilità della questione per tardività della censura proposta nel giudizio a quo e per omessa motivazione sulla sua proponibilità - Reiezione.
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Mancata indicazione, nella cartella di pagamento, del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e notificazione della stessa - Sanzione di nullità applicabile solo ai ruoli consegnati agli agenti a decorrere dal 1° giugno 2008 - Eccepita inammissibilità della questione per tardività della censura proposta nel giudizio a quo e per omessa motivazione sulla sua proponibilità - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, va disattesa l'eccezione di inammissibilità secondo la quale la censura relativa all'omessa indicazione del responsabile della cartella di pagamento è stata proposta tardivamente dal ricorrente nel giudizio principale e la Commissione rimettente non ha motivato sulla sua proponibilità. Infatti, come risulta anche dagli atti del giudizio principale, il ricorrente ha già lamentato, con il ricorso introduttivo, e quindi tempestivamente, la mancata indicazione del nome del notificatore e, quindi, del responsabile del procedimento di notificazione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, va disattesa l'eccezione di inammissibilità secondo la quale la censura relativa all'omessa indicazione del responsabile della cartella di pagamento è stata proposta tardivamente dal ricorrente nel giudizio principale e la Commissione rimettente non ha motivato sulla sua proponibilità. Infatti, come risulta anche dagli atti del giudizio principale, il ricorrente ha già lamentato, con il ricorso introduttivo, e quindi tempestivamente, la mancata indicazione del nome del notificatore e, quindi, del responsabile del procedimento di notificazione.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
31/12/2007
n. 248
art. 36
co. 4
legge
28/02/2008
n. 31
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte
legge 27/07/2000
n. 212
art. 3
co. 1
legge 27/07/2000
n. 212
art. 7
co. 2