Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Mancata indicazione, nella cartella di pagamento, del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e notificazione della stessa - Sanzione di nullità applicabile solo ai ruoli consegnati agli agenti a decorrere dal 1° giugno 2008 - Asserita ingiustificata disparità di trattamento tra i contribuenti a seconda della data di consegna all'agente del ruolo cui si riferisce la cartella - Ritenuta violazione del principio di irretroattività delle leggi tributarie, del diritto alla difesa e al giusto processo, dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, anche in relazione alle disposizioni dello Statuto del contribuente - Disposizione priva del carattere della retroattività e comunque non irragionevole - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 23, 24, 97 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il quale, nel prevedere che la cartella di pagamento, di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, debba contenere, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella, stabilisce, tuttavia, che tali disposizioni si applicano ai soli ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008, mentre esclude che la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati prima di tale data, sia causa di nullità delle stesse. La disposizione impugnata non contiene una norma retroattiva; essa dispone per il futuro, comminando la nullità per le cartelle di pagamento prive dell'indicazione del responsabile del procedimento e stabilisce, poi, un termine a partire dal quale opera la nullità e chiarisce che essa non si estende al periodo anteriore. Dunque, la nuova disposizione non contiene neppure una sanatoria di atti già emanati, perché la loro nullità doveva essere esclusa già in base al diritto anteriore. Ne consegue che, con riferimento all'asserita natura retroattiva della norma, non è violato l'art. 3 Cost., perché non è manifestamente irragionevole prevedere, a partire da un certo momento, un effetto più grave, rispetto alla disciplina previgente, per la violazione di una norma. Né è violato l'art. 23 Cost., perché non viene imposta una nuova prestazione e, comunque, non esiste un principio di irretroattività della legge tributaria fondato sull'evocato parametro, né hanno rango costituzionale - neppure come norme interposte - le previsioni della legge n. 212 del 2000. Neppure sono violati gli artt. 24 e 111 Cost., in quanto la disposizione impugnata non incide sulla posizione di chi abbia ricevuto una cartella di pagamento anteriormente al termine da essa indicato. Non è violato, infine, l'art. 97 Cost., il quale non impone la scelta di un particolare regime di invalidità per gli atti privi dell'indicazione del responsabile del procedimento.
In tema di responsabile del procedimento, con riferimento agli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione, v. la citata ordinanza n. 377/2007.
Sull'insussistenza del principio di irretroattività della legge tributaria fondato sull'art. 23 Cost., v. le citate ordinanze n. 41/2008, n. 180/2007 e n. 428/2006.