Ordinanza 59/2009 (ECLI:IT:COST:2009:59)
Massima numero 33211
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  23/02/2009;  Decisione del  23/02/2009
Deposito del 27/02/2009; Pubblicazione in G. U. 04/03/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Catasto - Rendita catastale per terreni e fabbricati - Determinazione della rendita definitiva da parte dell'amministrazione finanziaria - Termine perentorio - Mancata previsione - Conseguente assoggettamento a tempo indeterminato del contribuente all'azione accertatrice dell'amministrazione - Denunciato contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione nonché con il diritto di difesa - Questione riferita esclusivamente ad atto non avente forza di legge - Manifesta inammissibilità.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, e dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., nella parte in cui sarebbero interpretabili nel senso che il termine, ivi stabilito, entro cui l'ufficio del territorio deve provvedere alla determinazione della rendita catastale definitiva ha carattere meramente ordinatorio: infatti, malgrado il rimettente deduca l'incostituzionalità di una norma di legge e di un atto regolamentare, le censure investono solo quest'ultimo.

- Su censure rivolte a norme regolamentari v., citate, sentenza n. 101/1977, ordinanze n. 124/2001, n. 328 e n. 100/2000, n. 244/1984.

- V. il precedente specifico, citato, sentenza n. 162/2008.



Atti oggetto del giudizio

decreto ministeriale  19/04/1994  n. 701  art. 1  co. 3

legge  21/11/2000  n. 342  art. 74  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte