Processo penale - Custodia cautelare all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo - Computo anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3 cod. proc. pen. - Mancata previsione - Denunciata lesione del principio di inviolabilità della libertà personale e lamentata disparità di trattamento rispetto al sottoposto a custodia cautelare in Italia - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 22 aprile 2005, n. 69, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., nella parte in cui non prevede che la detenzione sofferta all'estero in esecuzione del mandato d'arresto europeo sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase della custodia cautelare previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. Invero, con la sentenza n. 143 del 2008, successiva all'ordinanza di rimessione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, sicchè la sollevata questione di costituzionalità, relativa alla medesima norma è divenuta priva di oggetto.
- Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, v., citata, ordinanza n. 269/2008.