Sentenza 61/2009 (ECLI:IT:COST:2009:61)
Massima numero 33213
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
25/02/2009; Decisione del
25/02/2009
Deposito del 05/03/2009; Pubblicazione in G. U. 11/03/2009
Titolo
Ambiente - Rifiuti - Nozione - Norme della Regione Valle d'Aosta - Esclusione dei materiali inerti da scavo - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità per evocazione di norme interposte non più vigenti - Reiezione.
Ambiente - Rifiuti - Nozione - Norme della Regione Valle d'Aosta - Esclusione dei materiali inerti da scavo - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità per evocazione di norme interposte non più vigenti - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 1, 2, 3 e 6, e 21 della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 e dell'art. 64 della legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5, sollevata in relazione all'art. 186 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (novellato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4), va disattesa l'eccezione di inammissibilità secondo la quale il ricorrente avrebbe invocato, quali norme interposte, disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006 non più vigenti o, più precisamente, le avrebbe richiamate nel testo anteriore alla novella recata dal decreto legislativo correttivo n. 4 del 2008, là dove tale modifica normativa era già intervenuta al momento della notifica di entrambi i ricorsi. Infatti, anche se i due ricorsi sono stati depositati successivamente all'entrata in vigore della novella correttiva, nel primo caso l'errore del ricorrente in ordine alla vigenza della norma interposta evocata è stato seguito dalla espressa affermazione che le disposizioni regionali impugnate contrasterebbero anche con la disciplina statale sopravvenuta; nel secondo caso deve ritenersi sufficiente l'indicazione esatta della norma interposta.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 1, 2, 3 e 6, e 21 della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 e dell'art. 64 della legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5, sollevata in relazione all'art. 186 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (novellato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4), va disattesa l'eccezione di inammissibilità secondo la quale il ricorrente avrebbe invocato, quali norme interposte, disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006 non più vigenti o, più precisamente, le avrebbe richiamate nel testo anteriore alla novella recata dal decreto legislativo correttivo n. 4 del 2008, là dove tale modifica normativa era già intervenuta al momento della notifica di entrambi i ricorsi. Infatti, anche se i due ricorsi sono stati depositati successivamente all'entrata in vigore della novella correttiva, nel primo caso l'errore del ricorrente in ordine alla vigenza della norma interposta evocata è stato seguito dalla espressa affermazione che le disposizioni regionali impugnate contrasterebbero anche con la disciplina statale sopravvenuta; nel secondo caso deve ritenersi sufficiente l'indicazione esatta della norma interposta.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
03/12/2007
n. 31
art. 14
co. 1
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
03/12/2007
n. 31
art. 14
co. 2
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
03/12/2007
n. 31
art. 14
co. 3
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
03/12/2007
n. 31
art. 14
co. 6
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
03/12/2007
n. 31
art. 21
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 183
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 186
decreto legislativo 16/01/2008
n. 4
art.
direttiva CEE 15/07/1975
n. 442
art.
direttiva CE 05/04/2006
n. 12
art.