Ambiente - Rifiuti - Nozione - Norme della Regione Valle d'Aosta - Esclusione dei materiali inerti da scavo - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità per omessa motivazione sulla applicabilità a Regione a statuto speciale di norme del Titolo V, Parte II, della Costituzione, nonché sulla valutazione comparativa tra il sistema costituzionale e quello statutario - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 1, 2, 3 e 6, e 21 della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 e dell'art. 64 della legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5, sollevata in relazione all'art. 117, commi primo e secondo, lett. s), Cost., va disattesa l'eccezione di inammissibilità secondo la quale il ricorso fa riferimento ad una norma del Titolo V, Parte II, della Costituzione senza aver motivato in ordine alla sua applicazione ad una Regione a statuto speciale ed avendo peraltro omesso di valutare comparativamente i due sistemi, quello costituzionale e quello statutario, tenuto conto delle competenze statutarie della Regione Valle d'Aosta in materia di urbanistica (art. 2, primo comma, lettera g, dello statuto speciale), di tutela del paesaggio (art. 2, primo comma, lettera q) e quella di integrazione ed attuazione in materia di igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica (art. 3, primo comma, lettera i). Infatti, la Regione Valle d'Aosta difetta tanto di una competenza statutaria generale in materia di tutela dell'ambiente quanto di un titolo statutario specifico in materia di rifiuti, sicché qualsiasi motivazione del ricorrente in proposito sarebbe stata ultronea, essendo peraltro evidente che questo tipo di valutazione fuoriesce dall'ambito dell'ammissibilità.
In senso analogo, v. la citata sentenza n. 10/2009.