Ambiente - Rifiuti - Nozione - Norme della Regione Valle d'Aosta - Esclusione dei materiali inerti da scavo con qualità ambientale corrispondente almeno allo stato chimico di buono ( ex art. 74, comma 2, lett. z), d.lgs. 152 del 2006) - Ricorso del Governo - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente" - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.
È costituzionalmente illegittimo, con assorbimento degli ulteriori motivi di censura, l'art. 14, comma 1, della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, il quale prevede che «i materiali inerti da scavo non costituiscono "rifiuti" e non sono assoggettati alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 152 del 2006», qualora derivanti da materiali «la cui qualità ambientale risulti essere corrispondente almeno allo stato chimico di buono, come definito dall'art. 74, comma 2, lett. z), del d.lgs. n. 152 del 2006». Si tratta di disposizione che attiene alla stessa definizione di "rifiuto", riguardante la materia della tutela ambientale affidata alla competenza esclusiva dello Stato, e che non è riferibile a nessuna altra competenza propriamente regionale né statutaria né desumibile dal combinato disposto degli artt. 117 della Costituzione e 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. La disciplina statale, prevedendo, invece, che tali materie sono "rifiuti", non consente l'esclusione fissata dal legislatore regionale. L'accoglimento delle censure proposte in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione rende superfluo valutare le ulteriori ragioni di censura dell'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 31 del 2007, prospettate dal ricorrente in riferimento al diritto comunitario.
In senso analogo, v. la citata sentenza n. 368/2008.