Sentenza 61/2009 (ECLI:IT:COST:2009:61)
Massima numero 33217
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  25/02/2009;  Decisione del  25/02/2009
Deposito del 05/03/2009; Pubblicazione in G. U. 11/03/2009
Massime associate alla pronuncia:  33213  33214  33215  33216  33218  33219  33220


Titolo
Ambiente - Rifiuti - Nozione - Norme della Regione Valle d'Aosta - Esclusione dei materiali inerti da scavo risultati non pericolosi ex art. 186, comma 3, d.lgs. 152 del 2006, provenienti da siti interessati da bonifiche o già destinati ad attività di gestione dei rifiuti o soggetti a fenomeni di contaminazione ambientale - Ricorso del Governo - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente" - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, con assorbimento degli ulteriori motivi di censura, l'art. 14, comma 2, della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Tale disposizione allarga il novero dei materiali inerti da scavo, restringendo la nozione di "rifiuto" e riducendo conseguentemente la tutela dell'ambiente, con l'aggiungere all'ipotesi del riutilizzo, quella dei materiali inerti provenienti da siti interessati, o già interessati, da bonifiche, ovvero già destinati ad attività di gestione dei rifiuti o soggetti a fenomeni di contaminazione ambientale, purché «risultino non pericolosi, previa apposita caratterizzazione effettuata in conformità alle procedure analitiche di cui all'art. 186, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006». Si tratta di disposizione che attiene alla stessa definizione di "rifiuto", riguardante la materia della tutela ambientale affidata alla competenza esclusiva dello Stato, e che non è riferibile a nessuna altra competenza propriamente regionale né statutaria né desumibile dal combinato disposto degli artt. 117 della Costituzione e 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. La disciplina statale, prevedendo, invece, che tali materie sono "rifiuti", non consente l'esclusione fissata dal legislatore regionale. L'accoglimento delle censure proposte in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione rende superfluo valutare le ulteriori ragioni di censura dell'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 31 del 2007, prospettate dal ricorrente in riferimento al diritto comunitario.

In senso analogo, v. la citata sentenza n. 368/2008.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  03/12/2007  n. 31  art. 14  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 183  

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 186  

decreto legislativo  16/01/2008  n. 4  art.   

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 208  

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 216  

direttiva CEE  15/07/1975  n. 422  art.   

direttiva CE  05/04/2006  n. 12  art.