Ambiente - Rifiuti - Materiali inerti da scavo - Norme della Regione Valle d'Aosta - Avvio al riutilizzo dei materiali da scavo non ritenuti rifiuti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 31 del 2007 - Ricorso del Governo - Declaratoria di illegittimità costituzionale di dette norme regionali - Illegittimità costituzionale derivata - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.
In considerazione della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1 e 2, della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, va affermata l'illegittimità costituzionale derivata anche dell'art. 14, comma 3, della medesima legge della Regione Valle d'Aosta n. 31 del 2007, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con assorbimento degli ulteriori motivi di censura. Tale comma concerne, infatti, l'avvio al riutilizzo dei materiali da scavo non ritenuti rifiuti, in un contesto normativo in cui risultano essere state ritenute costituzionalmente illegittime le precedenti disposizioni riguardanti la individuazione di detti materiali, e, quindi, la individuazione della nozione di "rifiuto". L'accoglimento delle censure proposte in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione rende superfluo valutare le ulteriori ragioni di censura dell'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 31 del 2007, prospettate dal ricorrente in riferimento al diritto comunitario.
In senso analogo, v. la citata sentenza n. 368/2008.