Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione Valle d'Aosta - Individuazione, ubicazione, realizzazione ed esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate - Autorizzazione ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 - Esclusione per i materiali inerti da scavo - Ricorso del Governo - Disciplina riconducibile alla competenza statutaria regionale in materia urbanistica ma di minor rigore rispetto a quella statale - Conseguente violazione dell'art. 186, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura - Superfluità della valutazione delle ragioni di censura in riferimento al diritto comunitario.
Sono costituzionalmente illegittimi, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con assorbimento degli ulteriori motivi di censura, l'art. 64 della legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5 (modificativo del comma 5 dell'art. 14 della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31) e l'art. 14, comma 6, della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31. Infatti le disposizioni, sia del comma 5 (nella versione di cui all'art. 64 della legge della Regione Valle d'Aosta n. 5 del 2008), che riguarda «l'individuazione delle aree di stoccaggio attrezzate» e la loro ubicazione, sia del comma 6, secondo il quale «la realizzazione e l'esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate» dei materiali inerti da scavo non sono assoggettate alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, pur rientrando nella competenza statutaria della Regione in materia di urbanistica, in quanto si riferiscono alla individuazione, ubicazione, realizzazione ed esercizio delle «aree di stoccaggio attrezzate», sono in contrasto con i commi 2 e 3 dello stesso art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006, i quali seguono una nozione più ampia di "rifiuto" ed una disciplina più rigorosa delle «aree di stoccaggio attrezzate», ammettendo "il deposito" dei soli materiali da scavo che abbiano i requisiti di cui al comma 1 dello stesso articolo e per un tempo limitato (secondo i casi: uno o tre anni); sicché non può certo dirsi che la Regione non ha esercitato le sue competenze per fissare limiti più elevati di tutela ambientale. L'accoglimento delle censure proposte in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione rende superfluo valutare le ulteriori ragioni di censura dell'art. 14, comma 6, della legge regionale n. 31 del 2007 e dell'art. 64 della legge regionale n. 4 del 2008, prospettate dal ricorrente in riferimento al diritto comunitario.
In senso analogo, v. la citata sentenza n. 368/2008.