Sentenza 61/2009 (ECLI:IT:COST:2009:61)
Massima numero 33220
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
25/02/2009; Decisione del
25/02/2009
Deposito del 05/03/2009; Pubblicazione in G. U. 11/03/2009
Titolo
Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione Valle d'Aosta - Centri comunali di conferimento dei rifiuti urbani - Prevista esclusione dal regime autorizzatorio di cui agli artt. 208 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente", della normativa comunitaria, nonché dei principi delineati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee - Normativa rispondente ad esigenze di coordinamento regionale, comunque di rigore non minore rispetto a quella statale e non lesiva del diritto comunitario - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione Valle d'Aosta - Centri comunali di conferimento dei rifiuti urbani - Prevista esclusione dal regime autorizzatorio di cui agli artt. 208 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente", della normativa comunitaria, nonché dei principi delineati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee - Normativa rispondente ad esigenze di coordinamento regionale, comunque di rigore non minore rispetto a quella statale e non lesiva del diritto comunitario - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione ed all'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nonché in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione al punto R 13 dell'allegato C ed al punto D15 dell'allegato B del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Presidente del Consiglio dei ministri. La disposizione impugnata stabilisce che i «centri comunali di conferimento dei rifiuti urbani, denominati anche isole ecologiche, assicurano il raggruppamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani in frazioni omogenee ai fini della raccolta e del successivo avvio alle operazioni di smaltimento e recupero», e precisa che dette operazioni sono cosa diversa dalle «operazioni di smaltimento e recupero» e come tali non sono assoggettabili alle procedure autorizzative di cui agli artt. 208 e 216 del d.lgs. n. 152 del 2006. I centri comunali, o isole ecologiche di cui si parla, corrispondono ai "centri di raccolta" menzionati dall'art. 183, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 152 del 2006, come novellato dall'art. 20, comma 23, del d.lgs. n. 4 del 2008, per la cui disciplina si rinvia ad un emanando decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni. Detto decreto è stato emanato l'8 aprile 2008, e prevede, non diversamente dalla disposizione regionale impugnata, che la disciplina di tali centri non è subordinata al regime autorizzatorio, previsto dagli artt. 208 e 216 del d.lgs. n. 152 del 2006, per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti. Dunque, la disciplina dettata dalle disposizioni regionali risponde soltanto ad esigenze di coordinamento regionale e non dispone una disciplina dei rifiuti di minor rigore rispetto alla disciplina statale. Detta previsione regionale, inoltre, non è in contrasto con il diritto comunitario; infatti, la direttiva 2008/98/CE (che ha abrogato e sostituito la direttiva 2006/12/CE richiamata dal ricorrente) qualifica come "raccolta" il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare ed il deposito preliminare (di tipo temporaneo), ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento (art. 3, n. 10), distinguendola dalla "messa in riserva" o dal "deposito preliminare" previste dal punto D del I allegato e dal punto R 13 del II allegato di tale nuova direttiva.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione ed all'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nonché in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione al punto R 13 dell'allegato C ed al punto D15 dell'allegato B del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Presidente del Consiglio dei ministri. La disposizione impugnata stabilisce che i «centri comunali di conferimento dei rifiuti urbani, denominati anche isole ecologiche, assicurano il raggruppamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani in frazioni omogenee ai fini della raccolta e del successivo avvio alle operazioni di smaltimento e recupero», e precisa che dette operazioni sono cosa diversa dalle «operazioni di smaltimento e recupero» e come tali non sono assoggettabili alle procedure autorizzative di cui agli artt. 208 e 216 del d.lgs. n. 152 del 2006. I centri comunali, o isole ecologiche di cui si parla, corrispondono ai "centri di raccolta" menzionati dall'art. 183, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 152 del 2006, come novellato dall'art. 20, comma 23, del d.lgs. n. 4 del 2008, per la cui disciplina si rinvia ad un emanando decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni. Detto decreto è stato emanato l'8 aprile 2008, e prevede, non diversamente dalla disposizione regionale impugnata, che la disciplina di tali centri non è subordinata al regime autorizzatorio, previsto dagli artt. 208 e 216 del d.lgs. n. 152 del 2006, per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti. Dunque, la disciplina dettata dalle disposizioni regionali risponde soltanto ad esigenze di coordinamento regionale e non dispone una disciplina dei rifiuti di minor rigore rispetto alla disciplina statale. Detta previsione regionale, inoltre, non è in contrasto con il diritto comunitario; infatti, la direttiva 2008/98/CE (che ha abrogato e sostituito la direttiva 2006/12/CE richiamata dal ricorrente) qualifica come "raccolta" il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare ed il deposito preliminare (di tipo temporaneo), ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento (art. 3, n. 10), distinguendola dalla "messa in riserva" o dal "deposito preliminare" previste dal punto D del I allegato e dal punto R 13 del II allegato di tale nuova direttiva.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
03/12/2007
n. 31
art. 21
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 183
decreto legislativo 16/01/2008
n. 4
art.
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 208
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 216
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art.
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art.
direttiva CEE 15/07/1975
n. 442
art.
direttiva CE 05/04/2006
n. 12
art.
direttiva CE 19/11/2008
n. 98
art.