Militari - Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica - Procedimento disciplinare - Previsione della facoltà, per l'organo competente ad irrogare le sanzioni disciplinari di stato, di discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina anche a sfavore dell'incolpato - Eccezione di inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie ridondante in difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599, censurato in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie ridondante in difetto di motivazione sulla rilevanza della questione. Il rimettente, infatti, rilevando che l'illecito disciplinare contestato al militare era connesso alla commissione di un delitto di considerevole gravità e dal quale era scaturita la applicazione della pena detentiva di ben un anno e quattro mesi di reclusione, evidenzia la ricorrenza del caso di particolare gravità che, in via astratta, legittima l'intervento in malam partem dell'organo cui compete l'adozione della sanzione disciplinare. Vale ad escludere la sussistenza del dedotto profilo di carenza di motivazione della ordinanza anche la circostanza - esplicitata con, sia pur sintetica, puntualità dal rimettente - che la sentenza emessa in prime cure era stata impugnata, fra l'altro, anche in quanto non aveva tenuto conto della carenza di motivazione del provvedimento irrogativo della sanzione disciplinare riguardo alla presenza della ipotesi «di particolare gravità» e che tale specifico motivo di impugnazione era stato rigettato con sentenza parziale emessa nella stessa data dell'ordinanza di rimessione.