Sentenza 62/2009 (ECLI:IT:COST:2009:62)
Massima numero 33222
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del
25/02/2009; Decisione del
25/02/2009
Deposito del 05/03/2009; Pubblicazione in G. U. 11/03/2009
Titolo
Militari - Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica - Procedimento disciplinare - Previsione della facoltà, per l'organo competente ad irrogare le sanzioni disciplinari di stato, di discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina anche a sfavore dell'incolpato - Eccezione di inammissibilità della questione per la possibilità di una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata sotto il profilo della asserita disparità di trattamento - Reiezione.
Militari - Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica - Procedimento disciplinare - Previsione della facoltà, per l'organo competente ad irrogare le sanzioni disciplinari di stato, di discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina anche a sfavore dell'incolpato - Eccezione di inammissibilità della questione per la possibilità di una lettura costituzionalmente orientata della norma censurata sotto il profilo della asserita disparità di trattamento - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599, censurato in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità, formulata sul rilievo della possibilità di una lettura costituzionalmente orientata della norma impugnata sotto il profilo della disparità di trattamento. Infatti, se è pur vero che la prevalente giurisprudenza amministrativa appare orientata nel senso di ritenere applicabile l'impugnato articolo 75 anche ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, tale applicazione è stata, tuttavia, esclusa dalla medesima magistratura amministrativa nei confronti del personale appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri ed al ruolo degli appuntati e finanzieri, nei cui confronti sono invece tuttora applicabili, rispettivamente, le disposizioni contenute negli artt. 42, quarto comma, della legge n. 1168 del 1961 e 46, terzo comma, della legge n. 833 del 1961. Poiché, nel caso di specie, l'aggravamento della sanzione disciplinare è stato operato nei confronti di un militare appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, che può essere utilmente comparato con quello degli appuntati e carabinieri e appuntati e finanzieri, non può, in linea di principio, disconoscersi l'inconciliabile diversità della normativa regolante il particolare aspetto in questione del procedimento disciplinare rispetto a quello relativo alle tre categorie di appartenenti alle Forze armate.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599, censurato in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità, formulata sul rilievo della possibilità di una lettura costituzionalmente orientata della norma impugnata sotto il profilo della disparità di trattamento. Infatti, se è pur vero che la prevalente giurisprudenza amministrativa appare orientata nel senso di ritenere applicabile l'impugnato articolo 75 anche ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, tale applicazione è stata, tuttavia, esclusa dalla medesima magistratura amministrativa nei confronti del personale appartenente al ruolo degli appuntati e carabinieri ed al ruolo degli appuntati e finanzieri, nei cui confronti sono invece tuttora applicabili, rispettivamente, le disposizioni contenute negli artt. 42, quarto comma, della legge n. 1168 del 1961 e 46, terzo comma, della legge n. 833 del 1961. Poiché, nel caso di specie, l'aggravamento della sanzione disciplinare è stato operato nei confronti di un militare appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, che può essere utilmente comparato con quello degli appuntati e carabinieri e appuntati e finanzieri, non può, in linea di principio, disconoscersi l'inconciliabile diversità della normativa regolante il particolare aspetto in questione del procedimento disciplinare rispetto a quello relativo alle tre categorie di appartenenti alle Forze armate.
Atti oggetto del giudizio
legge
31/07/1954
n. 599
art. 75
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte