Sentenza 62/2009 (ECLI:IT:COST:2009:62)
Massima numero 33223
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  25/02/2009;  Decisione del  25/02/2009
Deposito del 05/03/2009; Pubblicazione in G. U. 11/03/2009
Massime associate alla pronuncia:  33221  33222


Titolo
Militari - Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica - Procedimento disciplinare - Previsione della facoltà, per l'organo competente ad irrogare le sanzioni disciplinari di stato, di discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina anche a sfavore dell'incolpato - Manifesta irragionevolezza della norma ridondante in violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento dell'ulteriore motivo di censura.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., l'art. 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599, limitatamente alle parole «e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore». La norma in oggetto prevede la possibilità per l'organo competente alla adozione delle sanzioni disciplinari di stato di discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina anche, sia pure soltanto in casi di particolare gravità, a sfavore dell'incolpato. Invero, premesso che la predetta Commissione non è un organo permanente ma un collegio che viene convocato ad hoc ogni volta che si presenti la necessità di giudicare in merito alla irrogazione della sanzione della perdita del grado per rimozione e che essa, a differenza dell'analogo organo competente a valutare gli illeciti disciplinari del personale civile dello Stato, può solo pronunciarsi sull'applicazione o meno di tale sanzione, è manifestamente irragionevole che il Ministro o, attualmente, il responsabile della struttura amministrativa competente - cioè un soggetto che non ha partecipato allo svolgimento del procedimento, e che non ha quindi acquisito e valutato direttamente tutti gli elementi e le argomentazioni che ne hanno caratterizzato l'iter - possa effettuare una reformatio in pejus del giudizio, dato che, così facendo, verrebbe non a integrare o correggere tale decisione, ma a rovesciare il giudizio che l'Organo collegiale appositamente costituito è stato chiamato a pronunciare. Inoltre, risulta violato anche l'art. 97 Cost., poiché la decisione della Commissione di disciplina, definita dal legislatore col termine "giudizio" (v. art. 60, 74 e 75 della legge n. 599/1954), non costituisce un parere obbligatorio ma non vincolante, bensì la fase conclusiva di un procedimento che, pur avendo natura amministrativa, deve essere rispettato dall'Amministrazione militare di appartenenza dell'incolpato sia per non vanificare l'attività defensionale ivi dispiegata dall'incolpato, sia per non rendere inutile lo svolgimento della fase procedurale davanti alla Commissione di disciplina. Resta assorbito il restante motivo di censura riguardante l'asserita disparità di trattamento.

- Sull'assimilabilità tra i procedimenti disciplinari giurisdizionali e procedimenti disciplinari amministrativi attesa la "natura sanzionatoria delle pene disciplinari, che sono destinate ad incidere sullo stato della persona nell'impiego o nella professione", v., citata, sentenza n. 71/1995.

- Sul fatto che talune garanzie, quali la contestazione degli addebiti e la conoscenza, da parte dell'interessato, dei fatti e dei documenti sui quali si fondano, non possono mancare nei procedimenti disciplinari amministrativi v., citate, sentenze n. 505/1995 e n. 460 del 2000.



Atti oggetto del giudizio

legge  31/07/1954  n. 599  art. 75  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte