Sentenza 63/2009 (ECLI:IT:COST:2009:63)
Massima numero 33224
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  25/02/2009;  Decisione del  25/02/2009
Deposito del 05/03/2009; Pubblicazione in G. U. 11/03/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Credito risarcitorio da danno differenziale per infortunio sul lavoro - Azione diretta del lavoratore nei confronti della società assicuratrice del datore di lavoro - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, ingiustificata discriminazione rispetto ad altri soggetti che possono esperire azione diretta verso l'assicuratore o altri terzi, irrazionalità, dilatazione dei tempi processuali e delle spese di giustizia - Questione sollevata nel corso del procedimento per l'ammissione di un credito al passivo fallimentare - Motivazione implausibile sulla rilevanza - Inammissibilità.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1917, secondo comma, cod. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 35 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede in favore del lavoratore azione diretta contro l'assicuratore del datore di lavoro per il credito risarcitorio da danno differenziale derivante da infortunio sul lavoro. La questione è stata sollevata nel corso di un procedimento per l'ammissione di un credito al passivo fallimentare e secondo il rimettente l'esigenza di concentrare davanti al giudice del fallimento tutte le questioni che incidono sulla formazione dello stato passivo troverebbe riscontro nell'art. 111, secondo comma, Cost.: in realtà, al principio della ragionevole durata del processo ivi enunciato possono arrecare un vulnus solo norme processuali che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorretta da alcuna logica esigenza e tali non possono essere considerate le disposizioni con cui il legislatore, nell'esercizio della discrezionalità di cui gode in tema di individuazione del giudice competente, definisce l'ambito della cognizione dei singoli organi giurisdizionali.

- Sulla ragionevole durata del processo v., citata, sentenza n. 148/2005.

- V., altresì, l'ordinanza n. 457/2006, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità di questione analoga.



Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 1917  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte