Sentenza 64/2009 (ECLI:IT:COST:2009:64)
Massima numero 33225
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
25/02/2009; Decisione del
25/02/2009
Deposito del 05/03/2009; Pubblicazione in G. U. 11/03/2009
Titolo
Processo penale - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace - Casi di connessione tra procedimenti tutti di competenza del giudice di pace - Mancata previsione dell'ipotesi di persona imputata di più reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - Dedotta disparità di trattamento tra il concorso formale di reati e la continuazione, nonché violazione del principio di ragionevolezza - Denunciata lesione del diritto di difesa e dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e del giusto processo - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.
Processo penale - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace - Casi di connessione tra procedimenti tutti di competenza del giudice di pace - Mancata previsione dell'ipotesi di persona imputata di più reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - Dedotta disparità di trattamento tra il concorso formale di reati e la continuazione, nonché violazione del principio di ragionevolezza - Denunciata lesione del diritto di difesa e dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e del giusto processo - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.
Testo
È manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, avendo il giudice rimettente erroneamente censurato la norma che regola la connessione tra procedimenti tutti di competenza, ratione materia, dello stesso giudice di pace, mentre nel giudizio a quo viene in rilievo unicamente la disciplina della connessione eterogenea.
È manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, avendo il giudice rimettente erroneamente censurato la norma che regola la connessione tra procedimenti tutti di competenza, ratione materia, dello stesso giudice di pace, mentre nel giudizio a quo viene in rilievo unicamente la disciplina della connessione eterogenea.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
28/08/2000
n. 274
art. 7
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte