Sentenza 64/2009 (ECLI:IT:COST:2009:64)
Massima numero 33225
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  25/02/2009;  Decisione del  25/02/2009
Deposito del 05/03/2009; Pubblicazione in G. U. 11/03/2009
Massime associate alla pronuncia:  33226  33227  33228


Titolo
Processo penale - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace - Casi di connessione tra procedimenti tutti di competenza del giudice di pace - Mancata previsione dell'ipotesi di persona imputata di più reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - Dedotta disparità di trattamento tra il concorso formale di reati e la continuazione, nonché violazione del principio di ragionevolezza - Denunciata lesione del diritto di difesa e dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e del giusto processo - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

Testo
È manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, avendo il giudice rimettente erroneamente censurato la norma che regola la connessione tra procedimenti tutti di competenza, ratione materia, dello stesso giudice di pace, mentre nel giudizio a quo viene in rilievo unicamente la disciplina della connessione eterogenea.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 7  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte