Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Siciliana - Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) - Realizzazione di sistemi per la produzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, in relazione alle linee guida impartite dal competente Assessore regionale - Ricorso del Governo - Lamentata eccedenza dai limiti della competenza legislativa statutaria a tutela delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, nonché irragionevolezza e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e dei principi fondamentali in materia di governo del territorio Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei termini di cui in motivazione. (Classif. 090008).
Sono dichiarate non fondate, nei termini di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 Cost. e 14 dello statuto, dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 2, lett. p), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016. Il precedente comma 1, richiamato dal comma 2 impugnato, a seguito di novella espressamente stabilisce che gli interventi edilizi ivi previsti debbono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, con una chiara e inequivoca esplicitazione del necessario rispetto della normativa posta a tutela del paesaggio, espressiva di norme fondamentali di riforma economico-sociale. Può così escludersi che la disposizione impugnata consenta all'assessorato regionale di impartire linee guida in deroga a detta normativa paesaggistica statale, con il conseguente abbassamento del livello di tutela del paesaggio che ne deriverebbe. (Precedenti: S. 251/2022 - mass. 45228; S. 248/2022 - mass. 45203; S. 24/2022 - mass. 44566; S. 21/2022 - mass. 44449).