Sentenza 164/2025 (ECLI:IT:COST:2025:164)
Massima numero 47173
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore CASSINELLI
Udienza Pubblica del  24/09/2025;  Decisione del  24/09/2025
Deposito del 04/11/2025; Pubblicazione in G. U. 05/11/2025
Massime associate alla pronuncia:  47172


Titolo
Agricoltura e zootecnia - Indicazioni geografiche e denominazioni di origine - Finalità delle definizioni DOP o IGP - Remunerazione delle qualità dei prodotti e protezione uniforme dei nomi - Ragionevolezza di una disciplina di maggiore tutela rispetto ai prodotti dotati di tali qualità (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto i contributi a vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nei territori dei comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, concessi per il risarcimento dei danni economici subiti dai soli prodotti IGP o DOP). (Classif. 008003).

Testo

L’istituzione di un regime di denominazioni di origine protette (DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP) in ambito europeo è finalizzata, da un lato, a garantire ai produttori di prodotti legati a una zona geografica una giusta remunerazione per le qualità dei loro prodotti e la protezione uniforme dei nomi in quanto diritto di proprietà intellettuale sul territorio dell’Unione; dall’altro lato, a fornire ai consumatori informazioni chiare sulle proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti stessi. Le definizioni di DOP e IGP fanno riferimento, dunque, alla qualità del prodotto e il regime di protezione uniforme in ambito europeo ha lo scopo di garantire pari condizioni di concorrenza tra produttori dei prodotti che beneficiano delle diciture protette. (Precedenti: S. 75/2023; S 40/2023).

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell’art. 3, comma 1, lett. b-bis, del d.l. n. 74 del 2012, come conv., nella parte in cui prevede la concessione di contributi per il risarcimento dei danni provocati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, ai prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio, limitatamente ai soli prodotti DOP e IGP. La disciplina censurata non viola il principio di eguaglianza rispetto ai prodotti caseari non DOP, poiché le situazioni poste a raffronto non sono omogenee. Le definizioni di DOP e IGP, infatti, fanno riferimento alla qualità del prodotto, che è collegata sia all’ambiente geografico d’origine che alla specifiche modalità di produzione, la cui osservanza è garantita da controlli e sanzioni, in attuazione della disciplina comunitaria; inoltre, soltanto i prodotti DOP e IGP godono della particolare disciplina di accesso al credito denominata pegno rotativo, che consente di sostituire nel tempo i prodotti concessi in pegno con altri di valore equivalente, così da mantenere la copertura di credito e continuare la produzione. L’impatto economico negativo del sisma è dunque maggiore per queste imprese, esposte anche ad una potenziale interruzione del finanziamento. La disposizione censurata, inoltre, non costituisce una norma-provvedimento, in quanto ha introdotto una misura che costituisce il segmento di un più ampio intervento legislativo, autorizzato dalla Commissione europea e finalizzato ad approntare un ristoro alle popolazioni e alle imprese presenti nei territori colpiti dal sisma, all’interno del quale il legislatore ha calibrato i ristori in base alle esigenze delle imprese, né l’incidenza della norma su un numero limitato di destinatari è sufficiente a renderla “norma singolare” o del caso singolo. Piuttosto, si è trattato di una diversa quantificazione del contributo complessivo spettante a ciascuna impresa del settore agroalimentare, giacché soltanto il ristoro dei danni subiti dal prodotto in corso di maturazione è stato circoscritto alle imprese di produzione DOP e IGP. Infine, lo stretto collegamento logico-sistematico tra gli artt. 3 e 41 Cost. comporta che se la norma censurata non risulta incompatibile con il principio di eguaglianza, né arbitraria, sproporzionata o incongrua, da essa non può discendere la lesione della libertà di iniziativa economica e della concorrenza). (Precedenti: S. 186/2022 - mass. 45048; S. 218/2021- mass. 44290; S. 172/2021- mass. 44075; S. 181/2019 - mass. 42797; S. 24/2018 - mass. 39814; S. 270/2010 - mass. 34885).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/06/2012  n. 74  art. 3  co. 1

legge  01/08/2012  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte