Sentenza 80/2025 (ECLI:IT:COST:2025:80)
Massima numero 46855
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  21/05/2025;  Decisione del  21/05/2025
Deposito del 19/06/2025; Pubblicazione in G. U. 25/06/2025
Massime associate alla pronuncia:  46854


Titolo
Appalti pubblici - Procedure di affidamento - Disposizioni dettate dallo Stato - Riconduzione alla tutela della concorrenza e qualificazione come norme fondamentali di riforma economico-sociale - Competenza regionale a dettare una disciplina difforme - Esclusione, anche per gli enti ad autonomia speciale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norma della Provincia autonoma di Bolzano che prevede la verifica dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza solo nei confronti del concorrente collocatosi primo in graduatoria, anziché di tutti gli operatori economici partecipanti a una procedura a evidenza pubblica). (Classif. 015004).

Testo

Tutte le disposizioni del codice dei contratti pubblici che riguardano la scelta del contraente (le procedure di affidamento) sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza e costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale, attuative anche di obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell’Italia all’Unione europea. Le regioni, anche ad autonomia speciale, non possono dettare una disciplina da esse difforme, poiché la concorrenza, che in generale rinviene nell’uniformità di disciplina un valore in sé (potendo differenti normative regionali creare dislivelli di regolazione e barriere territoriali), a fortiori non tollera regole differenziate a livello locale nelle procedure che danno accesso alla stipula dei contratti pubblici. (Precedenti: S. 174/2024 - mass. 46403; S. 166/2019 - mass. 42440; S. 263/2016 - mass. 39291; S. 187/2013 - mass. 37218-37219-37220; S. 36/2013 - mass. 36952-36955; S. 74/2012 - mass. 36191; S. 328/2011 - mass. 35992; S. 184/2011 - mass. 35685-35686; S. 114/2011 - mass. 35543; S. 283/2009 - mass. 34040-34041).

L’attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, operata con l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 162 del 2017, che riconosce alle Province autonome la competenza a disciplinare le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, non può incidere sul riparto di competenze tra lo Stato e le autonomie speciali, in quanto preserva il riferimento al rispetto della normativa dell’Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale. (Precedenti: S. 79/2023 - mass. 45569; S. 23/2022 - mass. 44499).

 (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e, Cost., l’art. 22, comma 13, legge Prov. Bolzano n. 2 del 2024. La disposizione impugnata dal Governo determina il superamento dei limiti, posti dalle norme fondamentali di riforma economico-sociale alla competenza legislativa primaria della Provincia autonoma di Bolzano, in materia di «lavori pubblici di interesse provinciale» – ex art. 8, primo comma, numero 17, statuto spec. – e contrasta con gli artt. 108, comma 9, e 110, comma 1, cod. contratti pubblici che, riguardando le procedure di affidamento, sono attratte nella competenza esclusiva statale, non alterabile nemmeno dall’attuazione dello statuto speciale. Né l’impugnata disposizione può ritenersi giustificata da finalità di semplificazione, la quale è riservata allo Stato per consentire un corretto bilanciamento tra concorrenza e interessi concomitanti, o produttiva di effetti pro-concorrenziali, i quali, oltre a non essere ben precisati dalla Provincia autonoma, genererebbero un contrasto con gli obiettivi statali, ove ricercati tramite regolamentazione regionale o provinciale delle procedure di aggiudicazione).



Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Bolzano  16/07/2024  n. 2  art. 22  co. 13

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  31/03/2023  n. 36  art. 108    co. 9  

decreto legislativo  31/03/2023  n. 36  art. 110    co. 1