Sentenza 148/2026 (ECLI:IT:COST:2026:148)
Massima numero 47657
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO - Redattore VIGANÒ - ANTONINI
Udienza Pubblica del
23/06/2026; Decisione del
23/06/2026
Deposito del 24/07/2026; Pubblicazione in G. U. 29/07/2026
Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Tutela delle autonomie speciali - Impugnazione di legge di Regione ad autonomia speciale - Onere di confronto con le competenze legislative previste dallo statuto di autonomia - Omissione - Ammissibilità della questione, allorquando la normativa impugnata non sia in alcun modo riferibile a tali competenze. (Classif. 113006).
Giudizio costituzionale in via principale - Tutela delle autonomie speciali - Impugnazione di legge di Regione ad autonomia speciale - Onere di confronto con le competenze legislative previste dallo statuto di autonomia - Omissione - Ammissibilità della questione, allorquando la normativa impugnata non sia in alcun modo riferibile a tali competenze. (Classif. 113006).
Testo
Nei giudizi in via principale in cui venga impugnata la legge di una Regione ad autonomia speciale, il Governo ben può postulare che la normativa regionale o provinciale impugnata eccede dalle competenze statutarie quando a queste ultime essa non sia in alcun modo riferibile, senza che, in questo caso, il mancato specifico raffronto con le disposizioni dello statuto speciale determini l’inammissibilità delle questioni. (Precedente: S. 39/2022 - mass. 44652).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte