Reati e pene - In genere - Conversione delle pene pecuniarie - Pene pecuniarie principali - Mancato pagamento entro i termini per comportamento colpevole del condannato (insolvenza) - Conversione nella semilibertà sostitutiva anziché nella detenzione domiciliare sostitutiva - Omessa previsione - Conversione, in via alternativa, nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva - Omessa previsione - Denunciata violazione della libertà personale - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 210001)
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Bologna in riferimento all’art. 13 Cost. – degli artt. 102 della legge n. 689 del 1981 e 660, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui, in caso di mancato pagamento entro i termini della pena pecuniaria principale, prevedono la conversione nella semilibertà sostitutiva, anziché nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero nella parte in cui non prevedono la conversione, in via alternativa, nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva. La violazione dell’art. 13 Cost. è apoditticamente prospettata senza alcuna adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni per le quali le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto con il parametro evocato. (Precedenti: S. 135/2023 - mass. 45623; S. 2/2023 - mass. 45266; S. 263/2022 - mass. 45243; S. 256/2022 - mass. 45199; S. 253/2022 - mass. 45225; S. 128/2022 - mass. 44943; S. 252/2021 - mass. 44435).