Sentenza 148/2026 (ECLI:IT:COST:2026:148)
Massima numero 47657
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore VIGANÒ - ANTONINI
Udienza Pubblica del  23/06/2026;  Decisione del  23/06/2026
Deposito del 24/07/2026; Pubblicazione in G. U. 29/07/2026
Massime associate alla pronuncia:  47658  47659  47660  47661  47662  47663  47664


Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Tutela delle autonomie speciali - Impugnazione di legge di Regione ad autonomia speciale - Onere di confronto con le competenze legislative previste dallo statuto di autonomia - Omissione - Ammissibilità della questione, allorquando la normativa impugnata non sia in alcun modo riferibile a tali competenze. (Classif. 113006).

Testo

Nei giudizi in via principale in cui venga impugnata la legge di una Regione ad autonomia speciale, il Governo ben può postulare che la normativa regionale o provinciale impugnata eccede dalle competenze statutarie quando a queste ultime essa non sia in alcun modo riferibile, senza che, in questo caso, il mancato specifico raffronto con le disposizioni dello statuto speciale determini l’inammissibilità delle questioni. (Precedente: S. 39/2022 - mass. 44652).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte