Sentenza 84/2026 (ECLI:IT:COST:2026:84)
Massima numero 47420
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  10/03/2026;  Decisione del  10/03/2026
Deposito del 19/05/2026; Pubblicazione in G. U. 20/05/2026
Massime associate alla pronuncia:  47416  47417  47418  47419


Titolo
Sanzioni amministrative - In genere - Applicazione ad esse dei principi di proporzionalità e ragionevolezza della pena - Fondamento - Art. 3 della Costituzione - Ratio - Divieto di applicazione degli automatismi sanzionatori - Necessità, in ogni caso, di rispettare la discrezionalità del legislatore (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto la disposizione che sanziona amministratori, sindaci e presidenti di provincia riconosciuti responsabili di aver contribuito, con condotte dolose o gravemente colpose, al dissesto finanziario con le misure interdittive fisse del divieto di ricoprire determinate cariche e l'incandidabilità per un termine fisso di dieci anni). (Classif. 232001).

Testo

I principi di ragionevolezza e proporzionalità, anche in relazione a misure delle quali viene espressamente negata la natura punitiva, sono a fondamento di dichiarazioni di illegittimità costituzionale di automatismi sanzionatori, ritenuti con essi non conformi, proprio perché postulano l’adeguatezza della sanzione al caso concreto; adeguatezza che non può essere raggiunta se non attraverso la concreta valutazione degli specifici comportamenti messi in atto nella commissione dell’illecito. (Precedente: S. 112/2019 - mass. 42628).

Il principio di proporzionalità della sanzione possiede potenzialità applicative che eccedono l’orizzonte degli automatismi legislativi, risultando applicabile anche alla materia delle sanzioni amministrative, rispetto alla quale esso trova la sua base costituzionale nel combinato disposto non – come in materia penale degli artt. 3 e 27 Cost. – bensì dell’art. 3 Cost. e delle norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione.

Non è superato il test di proporzionalità a fronte della combinazione tra una sanzione pecuniaria di eccezionale severità, ma graduabile in funzione della concreta gravità dell’illecito e delle condizioni economiche dell’autore dell’infrazione, e una ulteriore sanzione anch’essa di carattere punitivo, ma non graduabile. (Precedente: S. 112/2019 - mass. 42628). 

(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per la necessità di un intervento del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 51, 54 e 97 Cost., dell’art. 248, comma 5, periodi primo, secondo e terzo, del d.lgs. n. 267 del 2000, nella parte in cui prevede, nel testo vigente ratione temporis, l’incandidabilità e il divieto di ricoprire determinate cariche per un termine determinato e fisso di dieci anni, prescindendo dalla natura gravemente colposa o dolosa della condotta e, comunque, dall’entità del contributo causale all’evento dissesto. La disciplina censurata – in concreto recata dai primi tre periodi del citato comma 5, ai quali va pertanto limitato lo scrutinio – non consente di modulare la durata delle misure interdittive previste, causando il loro difetto di ragionevolezza e di proporzionalità. La fissità del trattamento sanzionatorio impedisce infatti di tener conto della diversa gravità concreta dei singoli illeciti, che è in funzione dell’ampiezza non solo del distinto grado della responsabilità sul piano psicologico, e del tipo di violazione commessa, ma anche della stessa durata dell’incarico o del mandato e dell’effettivo contributo causale al dissesto. La sproporzione della misura emerge anche dal raffronto con la diversa norma, contenuta nel quarto periodo del comma 5 dell’art. 248 t.u. enti locali, che consente di modulare la sanzione pecuniaria in relazione alla concreta gravità della condotta del singolo soggetto ritenuto responsabile. Tuttavia, la reductio ad legitimitatem non può essere operata dalla Corte costituzionale. Le modalità con cui ciò potrebbe avvenire risultano molteplici, nonché espressive di diverse scelte di sistema, rimesse alla discrezionalità del legislatore, per cui non è possibile rinvenire un solo punto di riferimento che possa ritenersi costituzionalmente adeguato, ancorché non obbligato. Nessuna delle soluzioni astrattamente proposte, infatti, si sottrarrebbe al rischio dell’invasione della sfera di discrezionalità riservata al legislatore). (Precedente: S. 183/2025 - mass. 47117).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 248  co. 5

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 248  co. 5

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 248  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 54

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte