Regioni (competenza esclusiva statale) - Rapporti dello Stato con l'Unione europea - Approvvigionamento delle materie prime critiche di interesse strategico, anche in adempimento della relativa normativa europea - Adozione di misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile di tali materie - Previsioni di criteri uniformi ai fini di una tempestiva e efficace realizzazione dei progetti strategici di estrazione, riciclaggio o trasformazione di materie prime critiche strategiche - Competenza del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) a presentare i progetti presso la Commissione europea, sentita la Regione interessata, nonché ad approvare il Piano nazionale delle materie prime critiche e il programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche, sentite le regioni interessate - Istituzione di un punto unico di contatto presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) per il rilascio di ogni titolo abilitativo, nonché per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di riciclaggio, senza coinvolgimento della Regione interessata, sia coinvolta o sentita nella procedura di rilascio dei titoli abilitativi - Competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy a convocare la conferenza di servizi e di rilasciare l'autorizzazione unica per i progetti strategici - Ricorso della Regione autonoma Sardegna - Lamentata violazione delle proprie competenze amministrative e del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 216029).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma della Sardegna in riferimento agli artt. 3, lett. a), h) ed m); 4, lett. a); 6; 14; 46 e 54 dello statuto speciale; agli artt. 1; 2, comma 2; 3; 6; 8; 9; 21 comma 2, lett. b) e c); 37, commi 1 e 2, lett. d), e 48 del d.P.R. n. 348 del 1979 e all’art. 1 del d.lgs. n. 234 del 2001, anche in relazione all’art. 7 del d.lgs. n. 117 del 2008; nonché agli artt. 5, 114 e 116 Cost. e al principio di leale collaborazione, degli artt. 1, comma 2; 2, commi 1 e 2; 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2; 6, comma 2; 7, comma 2; 10, comma 6, e 15, comma 1, lett. b), del d.l. n. 84 del 2024, come conv., che disciplinano l’approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche, ossia quelle materie non energetiche e non agricole che, in base al regolamento n. 2024/1252/UE, sono considerate critiche per la loro grande importanza economica nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e per il loro significativo utilizzo in applicazioni di difesa e aerospaziali e in settori strategici, al fine di garantire l’autosufficienza dell’Unione europea nel loro approvvigionamento. Le disposizioni impugnate, immediata attuazione al suddetto regolamento nell’ordinamento interno, nelle more dell’adozione di una disciplina organica del settore, disciplinano: i) i criteri uniformi per assicurare la tempestiva e efficace realizzazione dei progetti ivi indicati (art. 1, commi 1 e 2); ii) il procedimento di riconoscimento del carattere strategico dei progetti (artt. 2, commi 1 e 2, e 15, comma 1, lett. b); iii) le procedure di rilascio dei titoli abilitativi per i medesimi progetti (artt. 3, commi 1, 2, 3 e 8; 4, commi 1, 2, 3 e 6; 5, commi 1 e 2); iv) l’avvio dell’attività di ricerca di materie prime critiche e la pianificazione e programmazione nazionale (artt. 6, comma 2; 10, comma 6; 15, comma 1, lett. b). La qualificazione delle disposizioni impugnate come norme fondamentali di riforma economico-sociale e la loro riconducibilità a materie trasversali di competenza legislativa esclusiva dello Stato ne impongono, in considerazione degli interessi unitari in rilievo, l’omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale, con conseguente infondatezza anche della dedotta violazione dell’art. 6 dello statuto e delle relative norme di attuazione. Per le stesse ragioni, non è leso il principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, fermo restando che è contemplato il coinvolgimento della regione nel concreto esercizio delle funzioni amministrative. (Precedenti: S. 284/2016 - mass. 39329; S. 92/2011 - mass. 35497; S. 286/2005 - mass. 29646; S. 14/2004 - mass. 28262).