Giudizio costituzionale – Sopravvenienze nel giudizio incidentale – Ius superveniens modificativo o abrogativo di norma censurata in un giudizio impugnatorio – Applicazione del principio tempus regit actum – Conseguente ininfluenza della modifica per la definizione del processo principale, anche laddove riguardi il parametro o il fondamento del potere amministrativo esercitato – Restituzione degli atti al rimettente – Esclusione. (Classif. 111011).
Quando [in un giudizio impugnatorio] lo ius superveniens riguarda i parametri e il fondamento del potere amministrativo esercitato, lo stesso non spiega effetti sul sindacato di legittimità degli atti dell’amministrazione, in quanto quest’ultimo è sottoposto al principio del tempus regit actum e va condotto, pertanto, in base alle norme vigenti al momento della loro adozione. Ne deriva l’esclusione della restituzione degli atti al giudice a quo, anche nel caso di modifica significativo del quadro normativo in cui si inserisce la disposizione censurata, in quanto la novella è ininfluente nella definizione del processo principale. (Precedenti: S. 203/2024; S. 172/2024 - mass. 46394; S. 193/2022; S. 227/2021 - mass. 44391; S. 170/2019 - mass. 40707; S. 7/2019 - mass. 40304; S. 240/2018 - mass. 40598; S. 253/2017 - mass. 40554; O. 30/2024 - mass. 45999).