Sentenza 215/2025 (ECLI:IT:COST:2025:215)
Massima numero 47168
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  20/10/2025;  Decisione del  20/10/2025
Deposito del 30/12/2025; Pubblicazione in G. U. 31/12/2025
Massime associate alla pronuncia:  47167


Titolo
Adozione e affidamento - Adozione di maggiorenni - Limite - Automatico divieto, per come interpretato all'esito delle sentenze della Corte costituzionale n. 557/1988 e n. 345/1992, per coloro che hanno figli minori - Possibile deroga, in assenza di pregiudizio ai discendenti minori, rimessa alla valutazione del giudice - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza e violazione del diritto, anche convenzionale, al rispetto della propria vita privata, familiare e di relazione - Necessità di un intervento di sistema - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 006002).

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per la richiesta di un intervento altamente manipolatorio, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Civitavecchia, sez. civile, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, dell’art. 291, primo comma, cod. civ., il quale, come interpretato all’esito delle sentenza n. 557/1988 e n. 345/1992 della Corte costituzionale, nel vietare l’adozione del maggiorenne in presenza di figli minori dell’adottante, non consente una deroga al divieto in assenza di pregiudizio ai discendenti minori derivante. Nel contesto ermeneutico che ha portato all’evoluzione dell’adozione dei maggiorenni, la quale nel corso del tempo si è arricchita di profili personalistici costituzionalmente rilevanti, anche il meccanismo preclusivo legato alla presenza di discendenti dell’adottante minori di età sollecita una rinnovata riflessione, perché presenta, per la sua irrimediabile fissità, dei profili di criticità. Se è pur vero, infatti, che l’adozione di maggiorenne non si caratterizza per la urgente necessità di dare una famiglia a minori abbandonati dai loro genitori biologici, e che la sua impraticabilità in caso di presenza di figli minori dell’adottante rinviene la sua origine nella esigenza di non privare questi ultimi della facoltà, una volta divenuti maggiorenni, di valutare i delicati interessi in giuoco, al contempo si deve sottolineare che l’automatismo preclusivo censurato non consente in alcun caso la possibilità di un apprezzamento dell’intensità dei legami di convivenza e di affetto reciproco già esistenti tra l’adottando e i figli minori dell’adottante, e dunque degli stessi interessi di questi ultimi al riconoscimento giuridico di tali legami in quanto rappresentativi della loro identità. E tuttavia la pronuncia richiesta eccede la sfera dei poteri della Corte costituzionale, perché l’intervento prospettato dal rimettente si presenta come una modifica di sistema. Si tratterebbe, infatti, di riconsiderare l’intera disciplina dell’istituto in questione. Siffatta operazione comporta un elevato tasso di manipolatività, di spettanza esclusiva del legislatore, proiettandosi anche sul piano processuale – coinvolgendo scelte di politica processuale a esso riservate – vista l’esigenza, per il giudice, di sentire il minore avente capacità di discernimento e di ponderare comparativamente i suoi interessi rispetto a quelli degli altri appartenenti al gruppo familiare.



Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 291  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 8