Giudizio costituzionale – Sopravvenienze nel giudizio incidentale – Sindacato di legittimità degli atti dell’amministrazione – Applicazione del principio tempus regit actum – Perdurante rilevanza della questione avente ad oggetto un atto amministrativo adottato sulla base della disposizione abrogata – Possibile restituzione degli atti al rimettente – Esclusione. (Classif. 111011).
Il sindacato di legittimità degli atti dell’amministrazione è sottoposto al principio del tempus regit actum e va, dunque, condotto in base alle norme vigenti al momento della loro adozione. (Precedenti: S. 172/2024 - mass. 46394; S. 180/2022; S. 227/2021 - mass. 44391; S. 170/2019 - mass. 40707; S 109/2019 - mass. 42266; S. 7/2019 - mass. 40304; S. 240/2018 - mass. 40598; S. 281/2016 - mass. 39282; S. 245/2016 - mass. 39111; S. 203/2016; S. 49/2016; S. 30/2016; O. 30/2024 - mass. 45999; O. 76/2018).
(Nel caso di specie, non vanno restituiti gli atti al Consiglio di Stato, sez. sesta, per una nuova valutazione sulla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l’art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del d.l. n. 215 del 2023, come conv., che, mediante un’asserita norma di interpretazione autentica dell’art. 12 della legge n. 580 del 1993, disciplina la designazione dei componenti dei consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il sopravvenuto art. 13-bis, comma 1, del d.l. n. 25 del 2025, come conv., intervenuto sulla stessa materia, infatti, né costituisce ius superveniens – essendo entrato in vigore successivamente all’udienza in cui la causa è passata in decisione ma prima della pubblicazione dell’ordinanza di rimessione – né incide sulla rilevanza della questione in ragione del principio del tempus regit actum).