Reati e pene - Offensività (principio di) - Caratteri - Necessità di reprimere solo le condotte lesive, o idonee a mettere in pericolo, beni meritevoli di protezione - Compatibilità del principio con i reati di pericolo, presunto o concreto - Condizioni - Necessità che la presunzione legislativa di pericolosità appaia ragionevole e fondata su affidabili generalizzazioni derivanti dall'esperienza - Divieto, salvo eccezioni, di sanzionare la responsabilità penale c.d. d'autore - Criterio interpretativo-applicativo per il giudice comune (offensività "in concreto"). (Classif. 210049).
Il principio di necessaria offensività del reato, fondato sull’art. 25, secondo comma, Cost., esige che il «fatto» descritto dalla legge penale sia una condotta umana che abbia leso o almeno posto in pericolo un bene giuridico meritevole di tutela secondo l’assetto costituzionale vigente. Conseguentemente, la norma incriminatrice stessa deve essere strutturata in modo da colpire, di regola, soltanto condotte che siano direttamente lesive del bene giuridico o che, quanto meno, siano suscettibili di esporlo a pericolo. (Precedenti: S. 116/2024 - mass. 46303; S. 139/2023 - mass. 45713; S. 211/2022 - mass. 45138; S. 225/2008 - mass. 32614; S. 265/2005 - mass. 29512; S. 354/2002 - mass. 27220).
Sono compatibili con il principio di necessaria offensività tanto i reati di pericolo concreto, quanto i reati variamente definiti di pericolo “astratto” o “presunto”. Questa seconda tecnica normativa non è di per sé lesiva del principio, a condizione che la presunzione legislativa di pericolosità appaia essa stessa ragionevole e fondata su affidabili generalizzazioni derivanti dall’esperienza, rimanendo peraltro doveroso per il giudice assolvere l’imputato allorché dall’esame delle circostanze del caso concreto risulti evidente l’assenza di qualsiasi pericolo per il bene giuridico derivante dalla condotta. In radicale contrasto con il principio di necessaria offensività del reato sono invece quelle incriminazioni con le quali si colpisca non già un “fatto” offensivo di beni giuridici, bensì un “modo di essere” dell’autore del reato, una sua mera «qualità personale» o un suo mero «status», ovvero ancora una sua generica “pericolosità”, che l’ordinamento può ordinariamente contrastare attraverso l’applicazione di misure preventive non penali, ovvero – ma soltanto nei casi in cui sia stata dimostrata la commissione di uno specifico reato, o negli altri casi tassativamente previsti dalla legge – attraverso l’applicazione di una misura di sicurezza: non già attraverso la pena, che il nostro ordinamento concepisce soltanto come risposta a un “fatto” materiale e offensivo di un bene giuridico. (Precedenti: S. 116/2024 - mass. 46918; S. 139/2023 - mass. 45714; S. 211/2022 - mass. 45138; S. 278/2019 - mass. 41830; S. 141/2019 - mass. 41823, 41824; S. 109/2016 - mass. 38865; S. 249/2010 - mass. 34820; S. 354/2002 - mass. 27220).