Processo penale - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace - Connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice - Mancata previsione dell'ipotesi di persona imputata dei reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - Dedotta disparità di trattamento tra il concorso formale di reati e la continuazione, nonché violazione del principio di ragionevolezza - Denunciata lesione del diritto di difesa e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Infondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione. Invero, premesso che la disciplina della competenza per connessione appartiene, nell'ambito della ragionevolezza, alla discrezionalità del legislatore, nel caso del procedimento dinanzi al giudice di pace la scelta limitativa dei casi di connessione, volta ad evitare il possibile svuotamento delle funzioni di tale giudice che sarebbe potuto derivare dall'attrazione delle competenze presso il giudice superiore, rinviene la propria ratio giustificatrice nelle peculiarità proprie di tale rito, caratterizzato da tratti di semplificazione e snellezza che ne esaltano la funzione conciliativa, nonché nella natura delle fattispecie crimose devolute alla giurisdizione di pace, di ridotta gravità.Non sussiste, quindi, la violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento che, nell'ambito di tale procedimento, riceverebbero il concorso formale di reati e la continuazione, trattandosi di fattispecie che descrivono fenomeni differenti sul piano naturalistico, con la conseguenza che il tertium comparationis evocato dal rimettente risulta eterogeneo. Né la disposizione impugnata può ritenersi lesiva dell'art. 3 della Costituzione sotto l'ulteriore profilo della disparità di trattamento tra il soggetto che, imputato di più reati in continuazione, di competenza in parte del giudice di pace e in parte di altro giudice, sarebbe costretto ad affrontare processi separati davanti a giudici diversi, mentre l'imputato di più reati in continuazione di competenza del tribunale o del tribunale e della corte di assise, avrebbe diritto ad un unico giudizio. Nel secondo caso, infatti, affermare che la presenza della connessione dia diritto ad un unico giudizio è improprio, poiché non comporta automaticamente il simultaneus processus, dipendendo da diversi fattori tra i quali una valutazione discrezionale del giudice che deve tener conto del possibile pregiudizio che potrebbe derivare alla sollecita definizione. Inoltre, la sensibile differenza di disciplina tra procedimento davanti al giudice di pace e procedimento ordinario trova - come già precisato - la sua ratio giustificatrice nelle peculiarità proprie della giurisdizione di pace che autorizza deviazioni dal modello ordinario. La possibilità per l'imputato, poi, nel primo caso, di chiedere in sede esecutiva l'applicazione della continuazione, esclude qualunque pregiudizio di ordine sostanziale.Non sussiste neppure la violazione dell'art. 24 della Costituzione, sotto il profilo del maggiore e ingiustificato aggravio che deriverebbe all'esercizio del diritto di difesa, dovendosi escludere che, nel caso in esame, alla parte vengano imposti oneri o adempimenti tali da renderne impossibile o estremamente difficile l'esercizio. Va esclusa, infine, la violazione dell'art. 97 della Costituzione, trattandosi di principio che, per giurisprudenza costante della Corte, è riferibile all'amministrazione della giustizia solo per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari e non all'attività giurisdizionale in senso stretto.
- Sul fatto che rientra nella discrezionalità del legislatore l'identificazione dei casi e dei limiti in cui opera la connessione, vedi citata, sentenza n. 73 del 1980.
- Sull'istituto della connessione in generale, vedi citate, sentenze n. 222 del 1983, n. 73 del 1980, n. 139 del 1971, n. 130 del 1963.
- Sulle peculiarità del procedimento davanti al giudice di pace che giustifica sensibili deviazioni dal modello ordinario, vedi, citate, ex plurimis, sentenze n. 426 e n. 298 del 2008; ordinanze n. 28 del 2007, n. 415 e n. 85 del 2005.
- Sull'esclusione della connessione nel caso previsto dall'art. 14, comma 2, cod. proc. pen., vedi citata, sentenza n. 52 del 1995.
- Sull'esclusione della violazione del diritto di difesa in caso di mere difficoltà di fatto o generici incrementi delle spese difensive, vedi citate, ordinanze n. 386 del 2004 e n. 193 del 2003.
- Sui rapporti tra connessione e diritto di difesa, vedi, citata, sentenza n. 198 del 1972.
- Sul fatto che il principio di buon andamento non attiene all'attività giurisdizionale in senso stretto, vedi, citate, ex plurimis, sentenze n. 272 del 2008 e n. 117 del 2007; ordinanze n. 27 del 2007 e n. 455 del 2006; e con specifico riferimento alla disciplina della connessione nel processo civile, ordinanza n. 398 del 2000.