Sentenza 64/2009 (ECLI:IT:COST:2009:64)
Massima numero 33227
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  25/02/2009;  Decisione del  25/02/2009
Deposito del 05/03/2009; Pubblicazione in G. U. 11/03/2009
Massime associate alla pronuncia:  33225  33226  33228


Titolo
Processo penale - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace - Connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice - Mancata previsione dell'ipotesi di persona imputata dei reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso -Denunciata lesione del principio del giusto processo - Omessa motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, sollevata in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dal momento che, quando la questione sollevata difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, non può valere a colmare tali lacune il semplice rinvio alle richieste della difesa, giacchè il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente.

- Sulla necessità di una ordinanza di rimessione sufficientemente motivata vedi, ex plurimis, citate ordinanze n. 423 e n. 125 del 2005.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 6  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte