Processo penale - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace - Connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice - Mancata previsione dell'ipotesi di persona imputata dei reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso -Dedotta violazione del principio di ragionevole durata del processo - Infondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento all'art. 111, comma secondo della Costituzione, sul rilievo che la necessità di far ricorso al giudice dell'esecuzione, al fine di ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione - quale conseguenza dell'impossibilità di provvedervi in sede di cognizione, stante il regime di separazione prefigurato dalla norma impugnata - procrastinerebbe la definizione del processo. L'opzione normativa censurata, infatti, è conseguenza di una scelta legislativa che non può dirsi irragionevole in quanto fondata su una valutazione comparativa tra costi (quali quelli derivanti dalla necessità di far ricorso al procedimento in sede esecutiva) e benefici (quali quelli legati alla riduzione dei tempi di definizione dei processi davanti al giudice onorario, nonché allo sgravio di lavoro per i giudici togati).
- Sull'esclusione della violazione del principio della ragionevole durata del processo allorché l'allungamento dei tempi processuali venga compensato su altri fronti, vedi, citata, sentenza n. 298 del 2008).