Sicurezza pubblica - Violazione nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco, sanzionate penalmente - Intervenuta depenalizzazione - Inapplicabilità alle violazioni commesse anteriormente - Denunciata disparità di trattamento tra imputati e irragionevole deroga al principio di retroattività della legge più favorevole al reo - Questione identica ad altra già dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., nella parte in cui stabilisce che, per le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del r.d. n. 773 del 1931, e successive modificazioni, commesse in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge, si applicano le sanzioni penali previste al tempo delle violazioni stesse. Infatti la questione proposta è identica ad altra già dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 415 del 2008 per sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata.
- Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, vedi, citata, sentenza n. 215/2008.