Reati e pene - Codice in materia di protezione dei dati personali - Trattamento illecito di dati - Diffusione di corrispondenza epistolare nell'esercizio dell'attività giornalistica - Necessità del consenso dell'interessato - Mancata previsione - Denunciata lesione della inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza - Carente descrizione dei fatti oggetto del giudizio principale; richiesta di una pronuncia additiva in malam partem , preclusa alla Corte - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 137, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, censurato, in riferimento all'art. 15 Cost., nella parte in cui non prevede il consenso dell'interessato al trattamento dei dati relativi alla corrispondenza epistolare che venga effettuato nell'ambito dell'attività giornalistica. Infatti, in primo luogo, le carenze dell'ordinanza di rimessione in merito alla descrizione dei fatti oggetto del giudizio principale non consentono alla Corte la possibilità di esercitare il controllo sulla rilevanza della questione; in secondo luogo, il rimettente chiede una pronuncia additiva in malam partem in materia penale, che è preclusa alla Corte dal principio di riserva di legge di cui all'art. 25 Cost.
- Sulla riserva di legge in materia penale e la preclusione di interventi additivi in malam partem v., citate, ex multis, sentenza n. 394/2004 e ordinanze n. 5/2009, n. 65/2008 e n. 164/2007.