Processo penale - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace - Connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice - Mancata inclusione dell'ipotesi di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre - Denunciata irragionevolezza nonché violazione dei principi di eguaglianza, del giudice naturale precostituito per legge e della parità delle parti nel processo - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 Cost., nella parte in cui non annovera, fra i casi di connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice, quello dei reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre. Infatti, il rimettente vorrebbe trasformare l'ipotesi di reati commessi da più persone in danno reciproco - che va annoverata fra i casi di riunione dei processi pendenti nello stesso stato e grado davanti allo stesso giudice - in un caso di connessione eterogenea, atta a determinare uno spostamento della competenza per materia dal giudice di pace a quello superiore, chiedendo un intervento non imposto dai parametri evocati: non c'è, pertanto, violazione dell'art. 3 Cost., poiché né davanti al giudice di pace né davanti ai giudici superiori è prevista la possibilità di procedere alla riunione di processi relativi a reati commessi da più persone in danno reciproco, in deroga alle ordinarie regole sulla competenza; non sono violati, infine, neppure l'art. 111 Cost., poiché la norma dispiega i suoi effetti, nella stessa maniera, nei confronti di ognuna delle parti, e l'art. 25 Cost., poiché la garanzia del giudice naturale è rispettata quando la regola di competenza sia prefissata rispetto all'insorgere della controversia.
- Su analoga questione, sollevata nei confronti dell'art. 17 cod. proc. pen., v., citata, ordinanza n. 247/1998.
- Sul principio del giudice naturale v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 138/2008, n. 193/2003, n. 417/2002.