Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Richiesta, con conseguente votazione nell'Assemblea degli azionisti RAI, della revoca di un consigliere di amministrazione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nei confronti del Ministro e del Presidente del Consiglio dei ministri - Sussistenza sia del requisito soggettivo, limitatamente alla Commissione parlamentare e al Presidente del Consiglio dei ministri (e non anche al Ministro), sia del requisito oggettivo - Conferma dell'ammissibilità del conflitto già ritenuta, in via delibativa, con ordinanza n. 61/2008.
Sussistendo sia il requisito soggettivo, limitatamente alla Commissione parlamentare e al Presidente del Consiglio dei ministri (e non anche al Ministro), sia il requisito oggettivo, deve essere confermata l'ammissibilità del conflitto di attribuzione, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953 n. 87, già ritenuta, in via delibativa, nella ordinanza n. 61 del 2008, relativamente al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso contro il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente del Consiglio dei ministri, affinché la Corte costituzionale dichiari che non spettava al Ministro dell'economia e delle finanze, anche d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, richiedere e votare, nell'Assemblea degli azionisti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., la revoca di un consigliere di amministrazione in assenza di conforme deliberazione adottata dalla stessa Commissione parlamentare, e, per l'effetto, annulli la proposta di revoca presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 11 maggio 2007 e tutti gli atti ad essa connessi e conseguenti. Per quanto riguarda il requisito soggettivo, deve riconoscersi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi la qualifica di organo competente a dichiarare in via definitiva la volontà della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Anche il Presidente del Consiglio dei ministri è organo competente a dichiarare la volontà del Governo, a differenza del Ministro dell'economia e delle finanze. Quanto al requisito oggettivo del conflitto, la Commissione ricorrente è investita di attribuzioni che discendono dall'esigenza di garantire il pluralismo dell'informazione, fondato sull'art. 21 Cost., in base al quale la presenza di un organo parlamentare di indirizzo e vigilanza serve ad evitare che il servizio pubblico radiotelevisivo venga gestito dal Governo in modo «esclusivo e preponderante». L'oggetto del conflitto è quindi la delimitazione degli ambiti di attribuzione dei poteri confliggenti, derivante da norme e principi costituzionali, che risponde a finalità ed esigenze diverse dalla valutazione dell'esistenza o non di vizi di legittimità del medesimo atto impugnato, effettuata dal giudice amministrativo adito a tutela delle situazioni giuridiche soggettive del ricorrente.
Sul requisito soggettivo, v. le citate sentenze n. 502/2000 e n. 49/1998 ed ordinanze n. 221/2004, n. 195/2003, n. 137/2000, n. 171/1997, 123/1979. Sul requisito oggettivo, v. la citata sentenza n. 225/1974.