Sentenza 90/2023 (ECLI:IT:COST:2023:90)
Massima numero 45521
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del
20/02/2023; Decisione del
20/02/2023
Deposito del 09/05/2023; Pubblicazione in G. U. 10/05/2023
Titolo
Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Siciliana - Interventi subordinati al permesso di costruire - Possibile recupero di sottotetti e locali interrati che hanno ottenuto il titolo in sanatoria, purché esistenti all'entrata in vigore della novella - Ricorso del Governo - Lamentata eccedenza dai limiti della competenza legislativa statutaria a tutela delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, nonché irragionevolezza e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e dei principi fondamentali in materia di governo del territorio e di quelli convenzionali a tutela del paesaggio - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 090008).
Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Siciliana - Interventi subordinati al permesso di costruire - Possibile recupero di sottotetti e locali interrati che hanno ottenuto il titolo in sanatoria, purché esistenti all'entrata in vigore della novella - Ricorso del Governo - Lamentata eccedenza dai limiti della competenza legislativa statutaria a tutela delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, nonché irragionevolezza e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e dei principi fondamentali in materia di governo del territorio e di quelli convenzionali a tutela del paesaggio - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 090008).
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, primo comma, Cost. e all'art. 14 dello statuto speciale, dell'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c), della legge reg. Siciliana n. 2 del 2022, che novella la disciplina in materia di recupero di locali a fini abitativi che hanno ottenuto il titolo in sanatoria. La disciplina impugnata non consente il recupero volumetrico a fini abitativi "a regime", ovvero riguardante immobili venuti a esistenza in ogni tempo, anche successivamente alla legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, perché con tale novella il legislatore siciliano ha espressamente previsto che il permesso di costruire volto al recupero volumetrico a fini abitativi può essere ottenuto sempre che riguardi un immobile già esistente alla data di entrata in vigore della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016. (Precedenti: S. 24/2022 - mass. 44549; S. 107/2017 - mass. 41204).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 117, primo comma, Cost. e all'art. 14 dello statuto speciale, dell'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c), della legge reg. Siciliana n. 2 del 2022, che novella la disciplina in materia di recupero di locali a fini abitativi che hanno ottenuto il titolo in sanatoria. La disciplina impugnata non consente il recupero volumetrico a fini abitativi "a regime", ovvero riguardante immobili venuti a esistenza in ogni tempo, anche successivamente alla legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, perché con tale novella il legislatore siciliano ha espressamente previsto che il permesso di costruire volto al recupero volumetrico a fini abitativi può essere ottenuto sempre che riguardi un immobile già esistente alla data di entrata in vigore della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016. (Precedenti: S. 24/2022 - mass. 44549; S. 107/2017 - mass. 41204).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
18/03/2022
n. 2
art. 1
co. 1
legge della Regione siciliana
18/03/2022
n. 2
art. 1
co. 1
legge della Regione siciliana
18/03/2022
n. 2
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 1
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte